Italian court dismisses appeal for lack of specific objection to suspended sentence and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complainant failed to specifically object to the denial of a suspended sentence in the lower court proceedings. The appellant argued for a suspended sentence but did not raise this issue during the appeal or discuss relevant criminal record preclusion. Consequently, the court ruled that the complaint lacked the necessary specificity required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the complaint regarding the non-granting of a suspended sentence was not specifically raised in the appeal or discussed during the hearing, lacking the required specificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADIR FLORENTINA nato il 29/12/1981 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Avezzano, riduceva la pena inflitta a Fiorentina Adir per il delitto di tentato furto aggravato ascrittole, alla misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena irrogata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - La censura relativa alla mancata sospensione condizionale della pena non risulta proposta né con i motivi di appello né nel corso della discussione del gravame. Peraltro, la medesima avrebbe dovuto affrontare la questione relativa all'eventuale preclusione derivante dai precedenti penali specifici individuabili nel certificato del casellario giudiziale, altrimenti difettando anche di specificità. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefao„ Pal