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Ordinanza — n. 6326/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6326/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6326/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERPENTE MARCO nato a PESCARA il 22/01/1982 avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; • 1 - La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva ritenuto Marco Serpente colpevole del delitto di furto aggravato, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta nell'ipotesi del delitto tentato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6326/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta nell'ipotesi del delitto tentato.

Parole chiave

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furto di lieve entità saccheggio furto per mestiere tentato furto perseguimento penale per truffa licenziamento per furto
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERPENTE MARCO nato a PESCARA il 22/01/1982 avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; •

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva ritenuto Marco Serpente colpevole del delitto di furto aggravato, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta nell'ipotesi del delitto tentato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la vettura sulla quale il prevenuto stava per salire era stata sottratta alla persona offesa ore prima così da non potersi ritenere il mero tentativo (non essendovi poi elementi da cui trarre la conclusione che l'imputato vi fosse salito solo la mattina successiva). 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio S niislao Scarlini Steta, o. Pa i ,-- \ DEPOSITATO I