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Ordinanza — n. 6323/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds regarding statutory mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6323/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant's request for appeal was limited to a specific statutory mitigation circumstance in the lower court's judgment. The appellant later attempted to raise general grounds regarding liability and sentencing without addressing the specific statutory provision previously requested. The court ruled that such vague and non-specific arguments fail to meet the procedural requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.: An appeal limited to a specific statutory mitigation circumstance cannot be reopened with general or non-specific arguments regarding liability or sentencing, rendering such grounds inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory mitigation general grounds procedural admissibility Code of Criminal Procedure specific request sentencing reduction truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
1 - Nell'atto di appello, secondo la non contestata sintesi rinvenibile nella sentenza impugnata, era stata chiesta la sola riduzione della pena e per l'unico profilo della invocata configurabilità della circostanza attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen..
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Ne consegue che gli odierni motivi di ricorso, peraltro in fatto ed aspecifici, sono inammissibili anche ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSU FELICIA nato a BUCAREST( ROMANIA) il 21/06/1.990 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva ritenuto Felicia Rosu colpevole del delitto di furto aggravato ascrittole, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta responsabilità della prevenuta; - alla misura della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Nell'atto di appello, secondo la non contestata sintesi rinvenibile nella sentenza impugnata, era stata chiesta la sola riduzione della pena e per l'unico profilo della invocata configurabilità della circostanza attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen.. Ne consegue che gli odierni motivi di ricorso, peraltro in fatto ed aspecifici, sono inammissibili anche ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stef ,Pa 1 ).e3 \I"j111/4- DEPOSITATO IN