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Ordinanza — n. 6321/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as facts and evidence are within the trial court's exclusive domain.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6321/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the trial court's assessment of evidence and facts falls exclusively within the domain of the court of first instance. The appellant argued for a different evaluation of the administrator's role and the defendant's awareness of fraudulent acts, but the court found these arguments merely factual disputes. Consequently, the court upheld the lower court's decision to reduce accessory penalties while maintaining the conviction, rejecting the claim that the trial court's reasoning lacked legal vices.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The court of cassation cannot re-evaluate factual elements or evidence; it can only review for legal errors, meaning mere disagreement with the trial court's factual assessment does not constitute a ground for appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual review exclusive domain evidence evaluation trial court legal vices of reasoning bankruptcy fraud conviction bancarotta fraudolenta cattiva gestione abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA su! ricorso proposto da: MOTTA ESTER nato a MISTERBIANCO il 19/06/1964 avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; \..

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Catania, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riduceva le pene accessorie fallimentari e confermava nel resto la condanna di Ester Motta per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ascrittile. 2 - Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla valutazione del compendio probatorio ed alla mancata assunzione di un teste decisivo, l'amministratore di fatto della fallita; - alla ritenuta consapevolezza della prevenuta circa gli atti di gestione della società; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - I primi due motivi sono versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come, nonostante fosse stata acquisita la documentazione offerta dall'imputata, le affermazioni della stessa, rese in una confessione stragiudiziale, chiarivano come ella non avesse assunto il mero ruolo di testa di legno e dovesse conseguentemente ritenersi la sua consapevolezza in ordine alle distrazioni consumate e alla sottrazione dell'apparato contabile. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefmo palla DE