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Ordinanza — n. 6320/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidiva prescription and gross falsehood grounds, upholding conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6320/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Ezio Torrisi's appeal inadmissible, rejecting his claims regarding prescription and gross falsehood. The court ruled that recidiva extended the prescription period to ten years, preventing the statute of limitations from expiring, and found the court of first instance correctly assessed the falsity as not gross. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 161 cod. pen.; Art. 49 cod. pen.: The recognition of recidiva extends the prescription period to ten years, barring expiration; the Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of whether a falsehood is gross.

Parole chiave

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recidiva prescrizione reato falso documentale grossolano falso sindacato legittimità Corte di Cassazione codice penale uso di un documento falso

Disposizioni normative citate

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Art. 161 cod. pen.
1 - Il primo motivo è manifestamente infondato posto che l'avvenuto riconoscimento della recidiva, reiterata ed infraquinquennale, comporta che ai sensi dell'art. 161 cod.
Art. 49 cod. pen.
2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla mancata declaratoria dell'intervenuta prescrizione del reato; - al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 49 cod. pen. in considerazione della grossolanità del falso.
art. 49 cod. pen
2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla mancata declaratoria dell'intervenuta prescrizione del reato; - al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 49 cod. pen.
art. 161 cod. pen
1 - Il primo motivo è manifestamente infondato posto che l'avvenuto riconoscimento della recidiva, reiterata ed infraquinquennale, comporta che ai sensi dell'art. 161 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv.
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRISI EZIO nato a CATANIA il 24/10/1978 avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; RITENUTO IN FATI-0 1 - La Corte di appello di Catania, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Ezio Torrisi colpevole del delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla mancata declaratoria dell'intervenuta prescrizione del reato; - al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 49 cod. pen. in considerazione della grossolanità del falso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Il primo motivo è manifestamente infondato posto che l'avvenuto riconoscimento della recidiva, reiterata ed infraquinquennale, comporta che ai sensi dell'art. 161 cod. pen., il termine di prescrizione del reato sia pari ad anni dieci e quindi non fosse decorso al momento della pronuncia dell'impugnata sentenza e neppure lo sia alla data attuale. 2 - Il secondo motivo è versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come il falso consumato non potesse dirsi grossolano essendo stato individuato solo da un operatore professionale e non potendolo ragionevolmente essere da un qualsiasi altro soggetto, come richiede l'ipotesi del reato impossibile. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico