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Ordinanza — n. 6319/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft sentencing for facts and reasoning errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6319/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding guilt and sentencing aggravations. The appellate court had found the defendant guilty of aggravated theft based on witness testimony identifying accomplices and observing them fleeing with the stolen vehicle. The court ruled that factual assessments and discretionary sentencing balances fall exclusively within the trial judge's domain and cannot be re-evaluated on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 625 n. 5 cod. pen.: Appeals against criminal judgments are inadmissible when they challenge factual findings or discretionary sentencing balances, as these remain the exclusive province of the trial judge absent logical errors.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual review limits sentencing discretion aggravated theft Italian criminal procedure aggravamento della pena difesa penale circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 625 n. 5 cod. pen.
1 - La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani, escluse le aggravanti diverse da quella contestata ai sensi dell'art. 625 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALVARO MIRKO nato a ERICE il 25/10/1996 avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani, escluse le aggravanti diverse da quella contestata ai sensi dell'art. 625 n. 5 cod. pen., rideterminava alla misura indiata in dispositivo la pena inflitta a Mirko Alvaro per il delitto di furto aggravato contestatogli. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta colpevolezza dell'imputato; - alla sussistenza della residua aggravante; - al giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - I primi due motivi sono versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come: - gli operanti avessero riconosciuto, con grado di certezza, il prevenuto alla guida della vettura sottratta; - gli stessi avevano visto fuggire i tre individui che erano a bordo dell'auto e che avevano pertanto concorso nella consumazione del furto, concretando così la residua aggravante. 2 - Il terzo motivo è inammissibile perché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). e\—) 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini StefQ%o alla „7....„.„ /