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Ordinanza — n. 6316/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds regarding charge reclassification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6316/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to reclassify his conduct under Article 489 of the Penal Code, but the court found the grounds too generic and lacking specific correlation to the judgment. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements for admissibility under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and fail to establish a clear correlation with the contested decision's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity charge reclassification Code of Criminal Procedure procedural defect uso di un documento falso contraffazione di merci uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
art. 489 cod. pen
2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta nell'ipotesi prevista dall'art. 489 cod. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSSI PAOLO nato a ALBIGNASEGO il 30/01/1956 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

0A.A-givto 1 - La Corte di appello di TrentOrcon la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Bolzano che aveva ritenuto Paolo De Rossi colpevole del delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta nell'ipotesi prevista dall'art. 489 cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Il ricorso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). La Corte territoriale infatti aveva osservato come l'apposizione della effigie fotografica sulla patente falsificata deponeva quantomeno per il concorso del prevenuto nella condotta di formazione del falso. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefano DEPOSITATO I (4,11