Italian court dismisses appeal against conviction for aggravated injuries due to lack of legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated injuries. The appellant argued for a provocation defense and against recidivism, but the court found these arguments lacked specificity and failed to address the established facts. The court ruled that the appeal merely re-evaluated factual elements reserved for the trial judge without citing specific legal violations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must cite specific legal violations; mere re-evaluation of facts or lack of specificity renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: USAI FRANCO nato a LOANO il 22/03/1969 avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Genova, con la sentenza impugnata, confermava, per quanto qui di interesse, la sentenza del Tribunale di Savona che aveva ritenuto Franco Usai colpevole del delitto di lesioni personali aggravate, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - al ritenuto concorso dell'imputato nel contestato delitto di lesioni personali: - al diniego della circostanza attenuante della provocazione ed alla applicazione della recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Il primo motivo è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la persona offesa, della cui attendibilità non vi erano motivi di dubitare, aveva riferito come fosse stato l'Usai a colpirlo con una testata al volto provocandole le lesioni poi refertate. 2 - Con le ulteriori censure si propongono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, così che gli stessi difettano di specificità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). La Corte territoriale, infatti, aveva chiarito come fosse del tutto carente il requisito dell'adeguatezza della risposta alla lamentata offesa e come i plurimi precedenti specifici ostassero alla disapplicazione della recidiva. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stef o Palla f, t DEPOSI