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Ordinanza — n. 6313/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against reduced sentence for attempted theft, citing lack of logical flaws in denial of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6313/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's reduction of the sentence for attempted aggravated theft. The appellant argued for generic mitigating circumstances and challenged the recidivism application, but the court found no logical flaws in the denial of mitigation due to post-fact conduct. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the lower court's reasoning lacks manifest logical flaws, rendering the denial of mitigating circumstances and the application of recidivism legally sound and unreviewable in cassation.

Parole chiave

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attempted theft aggravated generic mitigating circumstances recidivism application inadmissible appeal manifest logical flaws procedural costs Cassa delle ammende recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
1 - La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (in considerazione del comportamento processuale successivo al fatto), che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCCHIA GUIDO nato a FANO il 17/10/1972 avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Perugia, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riduceva la pena inflitta a Guido Cucchia per il delitto di tentato furto aggravato ascrittogli alla misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla misura della pena ed in particolare al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla applicazione della recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (in considerazione del comportamento processuale successivo al fatto), che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). La recidiva era invece giustificata dalle numerose condanne per furto riportate nel casellario giudiziale del prevenuto. La Corte territoriale aveva così reso, sulle censure dedotte dall'odierno ricorrente, una motivazione in fatto priva di manifeste aporie logiche. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini S