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Ordinanza — n. 6312/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding recidiva under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6312/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it failed to specify the exact grounds for challenging the lower court's finding of recidiva. The appellant argued that the recidiva was based on outdated convictions, yet the court noted recent convictions from 2012 and 2009 that actually supported the finding. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the statutory requirement of specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specifically identify the grounds for censure and the factual elements supporting the complaint, otherwise it is inadmissible.

Parole chiave

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recidiva specificità motivi inammissibilità Codice Procedura Penale Corte di Cassazione recidiva nell'infrazione criminalità persistente pentito

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALSAMO PIETRO nato a CARINI il 15/07/1971 avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Pietro Balsamo colpevole del delitto di furto aggravato di energia elettrica ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva, tenendo conto che l'ultima condanna era per fatti assai risalenti nel tempo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - In esso, infatti non si argomentano le censure e, invece, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La Corte territoriale, infatti, aveva osservato come vi fossero state anche più recenti condanne, per fatti commessi nel 2012 e nel 2009, a carico del prevenuto che giustificavano la ritenuta sussistenza della recidiva. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Strislao Scarlini Stefano DEPOSITAT