Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to cite supporting elements under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to meet the statutory requirements for filing a cassation petition. The appellant complained about the conviction for the crime of damage, which the lower court had absorbed into the crime of personal injury, but did not specify the exact grounds or cite the relevant elements of the decision. The court ruled that without these specific elements, the reviewing judge could not exercise its supervisory function, rendering the appeal procedurally defective.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the grounds of complaint and indicate the elements supporting the grievances; failure to do so renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBINO VINCENZO nato a PALERMO il 18/10/1988 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, assorbito il delitto di danneggiamento in quello di lesioni personali, ascritto a Vincenzo Rubino, rideterminava la pena inflitta alla misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza del prevenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - In esso, infatti non si argomentano le censure e, invece, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Nel ricorso ci si duole poi della condanna per un delitto di danneggiamento che è stato invece dichiarato assorbito e si cita un delitto di rapina del tutto inconferente rispetto all'odierno processo. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il President