Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6309/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6309/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6309/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGNASCO GIANVITO nato a MAZARA DEL VALLO il 18/06/1994 avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Marsala che aveva ritenuto Gianvito Magnasco colpevole del delitto di tentato furto aggravato di 10/12 quintali di frutta, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 626 cod. pen., l'ipotesi del raspollamento nei fondi altrui; - al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; - all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen..

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 626 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 6309/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 626 cod. pen., l'ipotesi del raspollamento nei fondi altrui; - al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; - all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen..

Parole chiave

Generato dall'IA
rapina qualificata furto di lieve entità confisca dei proventi di reato reato flagrante tentato furto reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 626 cod. pen
2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 626 cod. pen., l'ipotesi del raspollamento nei fondi altrui; - al mancato proscioglimento ai sensi dell'art.
art. 131 bis cod. pen
pen., l'ipotesi del raspollamento nei fondi altrui; - al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; - all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGNASCO GIANVITO nato a MAZARA DEL VALLO il 18/06/1994 avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Marsala che aveva ritenuto Gianvito Magnasco colpevole del delitto di tentato furto aggravato di 10/12 quintali di frutta, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 626 cod. pen., l'ipotesi del raspollamento nei fondi altrui; - al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; - all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Il ricorso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). La Corte territoriale aveva, infatti, osservato, con motivazione priva di manifeste aporie logiche, come la quantità di frutta che l'imputato aveva tentato di asportare, 10/12 quintali, era del tutto incompatibile sia con la riqualificazione della condotta, sia con l'invocato proscioglimento e la richiesta attenuante. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Ster Palla DEPOSITAT :11FRA _ •