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Ordinanza — n. 6308/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6308/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6308/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MASA LUISA nato a MAZARA DEL VALLO il 13/10/1987 avverso la sentenza del 14/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, confermava, per quanto qui di interesse, la sentenza del Tribunale di Marsala che aveva ritenuto Luisa La Masa colpevole del delitto di furto aggravato di energia elettrica contestatole, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta colpevolezza dell'imputata, che risultava risiedere altrove; - alla misura della pena in relazione alla non particolare gravità del fatto.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6308/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta colpevolezza dell'imputata, che risultava risiedere altrove; - alla misura della pena in relazione alla non particolare gravità del fatto.

Parole chiave

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sottrazione di energia danneggiamento d'impianti elettrici furto aggravato furto di lieve entità delitto contro i beni violazione di domicilio
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MASA LUISA nato a MAZARA DEL VALLO il 13/10/1987 avverso la sentenza del 14/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, confermava, per quanto qui di interesse, la sentenza del Tribunale di Marsala che aveva ritenuto Luisa La Masa colpevole del delitto di furto aggravato di energia elettrica contestatole, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta colpevolezza dell'imputata, che risultava risiedere altrove; - alla misura della pena in relazione alla non particolare gravità del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Il primo motivo è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come era stata la stessa imputata ad affermare agli agenti verificatori di essere l'utilizzatrice di fatto della fornitura, sottoscrivendo n tale veste il relativo verbale. 2 - II secondo motivo è inammissibile perché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente