Ordinanza — n. 6305/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAGNIDZE ERMILE nato il 04/11/1974 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Salerno, con la sentenza impugnata, confermava, per quanto qui di interesse, la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Ermile Gagnidze colpevole del delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. per avere concorso nella falsificazione di una patente di guida, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 49 cod. pen., trattandosi di falsificazione grossolana.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 49 cod. pen; Ordinanza — n. 6305/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 477 e 482 cod. pen. per avere concorso nella falsificazione di una patente di guida, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 49 cod. pen., trattandosi di falsificazione grossolana.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAGNIDZE ERMILE nato il 04/11/1974 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Salerno, con la sentenza impugnata, confermava, per quanto qui di interesse, la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Ermile Gagnidze colpevole del delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. per avere concorso nella falsificazione di una patente di guida, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 49 cod. pen., trattandosi di falsificazione grossolana.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessinnone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come per la compiuta verifica dalla falsità del documento si era dovuto ricorrere ad accertamenti tecnici così che il falso non poteva dirsi grossolano. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefano ,al „--1 DEPOSIT