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Ordinanza — n. 6231/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6231/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6231/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KLINGER SIKORA GIACOMO nato a LORETO il 09/09/1992 avverso la sentenza del 21/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ANCONAdate-avv4se-alle-Paltif udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; Ritenuto che Klinger Sikora Giacomo è stato condannato con sentenza ex art 444 c.p.p. del GUP presso il Tribunale di Ancona, emessa in data 21 giugno 2021 alla pena di anni 3 di reclusione e euro 6.000,00 di multa, nonché alla pena accessoria dell'interdizione per anni 5 dai pubblici uffici, per i reati ex art. 73 c. 1 DPR 309/90 contestati ai capi 8, 9, 10, 11 e 12 dell'imputazione, derubricato il capo 10 nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90 e uniti in continuazione con i reati già giudicati dalla sentenza del Tribunale di Ancona del 15 aprile 2019, passata in giudicato il 1/05/2019; che l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione con il quale lamenta genericamente il vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge nonché mancanza di motivazione in merito alla qualificazione giuridica dei fatti oggetto di giudizio;

Regesto Legislator

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art 444 c.p, art. 448 c.p, art. 129 c.p, art. 27 Cost; Ordinanza — n. 6231/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del GUP presso il Tribunale di Ancona, emessa in data 21 giugno 2021 alla pena di anni 3 di reclusione e euro 6.000,00 di multa, nonché alla pena accessoria dell'interdizione per anni 5 dai pubblici uffici, per i reati ex art. 73 c. 1 DPR 309/90 contestati ai capi 8, 9, 10, 11 e 12 dell'imputazione, derubricato il capo 10 nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90 e uniti in continuazione con i reati già giudicati dalla sentenza del Tribunale di Ancona del 15 aprile 2019, passata in giudicato il 1/05/2019; che l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione con il quale lamenta genericamente il vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge nonché mancanza di motivazione in merito alla qualificazione giuridica dei fatti oggetto di giudizio;

Parole chiave

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sanzioni penali reato grave di stupefacenti abuso di sostanze sostanze soggette a restrizione traffico aggravato di cocaina pena complessiva

Disposizioni normative citate

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art 444 c.p
art. 448 c.p
Considerato che in base al testo del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., come introdotto dalla legge n.
art. 129 c.p
art. 27 Cost
129 c.p.p., per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KLINGER SIKORA GIACOMO nato a LORETO il 09/09/1992 avverso la sentenza del 21/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ANCONAdate-avv4se-alle-Paltif udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; Ritenuto che Klinger Sikora Giacomo è stato condannato con sentenza ex art 444 c.p.p. del GUP presso il Tribunale di Ancona, emessa in data 21 giugno 2021 alla pena di anni 3 di reclusione e euro 6.000,00 di multa, nonché alla pena accessoria dell'interdizione per anni 5 dai pubblici uffici, per i reati ex art. 73 c. 1 DPR 309/90 contestati ai capi 8, 9, 10, 11 e 12 dell'imputazione, derubricato il capo 10 nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90 e uniti in continuazione con i reati già giudicati dalla sentenza del Tribunale di Ancona del 15 aprile 2019, passata in giudicato il 1/05/2019; che l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione con il quale lamenta genericamente il vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge nonché mancanza di motivazione in merito alla qualificazione giuridica dei fatti oggetto di giudizio;

Considerato che in base al testo del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; che, invero, la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti va considerata sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 c.p.p., per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/7/2006, P.G. in proc.

Koumya, Rv. 234824), e ciò in quanto la richiesta consensuale di applicazione della pena si traduce in una scelta processuale che implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa i cui termini formali e sostanziali sono stati inequivocamente "accettati" dalle parti con la richiesta ex art. 444 c.p.p., come pure è stata accettata la dosimetria sanzionatoria; che nel caso di specie il ricorrente si limita a dolersi genericamente della sentenza impugnata senza addurre alcun elemento a sostegno del vizio enunciato, e ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità dichiarabile "de plano", ai sensi delle modifiche apportate con legge n. 103 del 2017 e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre