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Ordinanza — n. 6228/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6228/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6228/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED ABDUL nato il 01/01/1992 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; Ritenuto che con sentenza del 10 dicembre 2020, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 22 maggio 2014, ha ridotto ad anni uno di reclusione ed euro 2000,00 di multa, la pena inflitta a Mohamed Abdul perché colpevole del reato di cui all'art. 73 c. 5 DPR 309/90, commesso in Roma il 28 aprile 2014; che l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione lamentando il vizio ex art. 606 lett.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 6228/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73 c. 5 DPR 309/90, commesso in Roma il 28 aprile 2014; che l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione lamentando il vizio ex art. 606 lett.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti allegazione motivata difetto di motivazione alibi abuso di sostanze dubbio circa il carattere di infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
244181); che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED ABDUL nato il 01/01/1992 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; Ritenuto che con sentenza del 10 dicembre 2020, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 22 maggio 2014, ha ridotto ad anni uno di reclusione ed euro 2000,00 di multa, la pena inflitta a Mohamed Abdul perché colpevole del reato di cui all'art. 73 c. 5 DPR 309/90, commesso in Roma il 28 aprile 2014; che l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione lamentando il vizio ex art. 606 lett.

e) c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, avendo i giudici dell'appello fornito una motivazione del tutto apparente in ordine alla colpevolezza del ricorrente; Considerato che il ricorso è inammissibile per la sua genericità e la sua manifesta infondatezza. Il motivo proposto si presenta indeterminato, non specificando quali capi o punti della decisione sono oggetto di contestazione, generico, non contenendo alcun elemento a sostegno delle relative doglianze, nonché aspecifico, essendo privo di qualsiasi correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento della impugnazione.

Quest'ultima, infatti, non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità" (ex plurimis, Sez. VI, 8.5.09, Candita, Rv. 244181); che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2021.