Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaint lacking specific grounds under Art. 448 c.p.p. regarding plea bargain sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the appellant's complaint was generic and failed to cite specific grounds required by law. The appellant, convicted of drug trafficking via a plea bargain, merely complained about a lack of motivation without addressing the limited grounds for challenging such sentences. The court ruled that the plea bargain sentence is sufficiently motivated by the parties' explicit acceptance of the charges and penalty, rendering a general objection legally insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: A cassation appeal against a plea bargain sentence is admissible only for specific grounds such as the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; a generic complaint regarding motivation is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTINO GIUSEPPE nato a FOGGIA il 23/03/1991 avverso la sentenza del 06/07/2021 del TRIBUNALE di FOGGIA4ego-~3fraftelsh~ udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; Ritenuto che Valentino Giuseppe è stato condannato con sentenza ex art 444 c.p.p. del Tribunale di Foggia, emessa in data 6 luglio 2021 alla pena, sospesa, di mesi otto di reclusione e euro 2.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90, per avere illecitamente detenuto al fine di farne commercio sostanza stupefacente del tipo marijuana, pari a circa gr. 106, e cocaina pari a gr. 6,5 (in Margherita di Savoia, in data 19/06/2021); che l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione con il quale lamenta genericamente il vizio di mancata motivazione soprattutto circa l'assenza di condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p;
Considerato che in base al testo del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; che, invero, la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti va considerata sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 c.p.p., per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/7/2006, P.G. in proc.
Koumya, Rv. 234824), e ciò in quanto la richiesta consensuale di applicazione della pena si traduce in una scelta processuale che implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa i cui termini formali e sostanziali sono stati inequivocamente "accettati" dalle parti con la richiesta ex art. 444 c.p.p., come pure è stata accettata la dosimetria sanzionatoria; che nel caso di specie il ricorrente si limita a dolersi genericamente della sentenza impugnata e ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità dichiarabile "de plano", ai sensi delle modifiche apportate con legge n. 103 del 2017 e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila.
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre