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Ordinanza — n. 6218/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for drug trafficking as inadmissible due to generic and unfounded grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6218/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals by Fortino and Ferraioli inadmissible for being generic and manifestly unfounded. The appellants argued for lighter sentencing and lack of intent, but the court found their complaints lacked specific references to the lower court's reasoning. Consequently, the court upheld the conviction for drug trafficking and ordered the defendants to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: Appeals must be specific; generic complaints without identifying contested points or providing supporting elements lead to inadmissibility under the principle of aspecificity.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint aspecificity drug trafficking Corte di Cassazione traffico aggravato di cocaina reato grave di stupefacenti sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 lett. b) c.p.p.
Inosservanza ed erronea applicazione della legge ex art. 606 lett.
Art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Quest'ultima, infatti, non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità" (ex plurimis, Sez.
art. 43 c.p
in relazione all'art. 43 c.p.
art. 129 c.p
in relazione all'art. 129 c.p.p.
art. 192 comma 2 c.p
73 DPR 309/90 nonché in ordine all'art. 192 comma 2 c.p.p.
art. 114 c.p
5 DPR 309/90 in relazione all'art. 114 c.p.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. VI, 8.5.09, Candita, Rv. 244181
Sez. 2, n. 30838 del 19/3/2013, Autieri e altri, Rv. 257056
Sez. 2, n. 30838 del 19/3/2013, Autieri e altri, Rv. 257056; Sez.
Sez. 4, n. 15227 dell'11/4/2008, Baretti, Rv. 239735
257056; Sez. 4, n. 15227 dell'11/4/2008, Baretti, Rv. 239735; Sez.
Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FORTINO CARMINE nato a NOCERA INFERIORE il 17/07/1992 FERRAIOLI LUCA nato a PAGANI il 07/11/1992 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; Ritenuto che la Corte d'Appello di Salerno, con sentenza emessa in data 28 maggio 2021, ha confermato la sentenza del 19 dicembre 2019 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore con la quale Fortino Carmine e Ferraioli Luca sono stati condannati rispettivamente alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 17.333,00 di multa e anni due e mesi otto di reclusione ed euro 11555,00 di multa perché giudicati colpevoli del reato di cui agli artt. 73 c. 1 DPR 309/90, per aver, in concorso tra loro, senza l'autorizzazione, detenuto ad evidenti scopi di spaccio, n. 300 pallini di sostanza stupefacente del tipo cocaina dal peso complessivo di gr. 52,00, con recidiva specifica reiterata e infraquiquennale per il Fortino (in Pagani il 2 luglio 2019); che avverso tale sentenza, Fortino Carmine ha proposto per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi:

1) Inosservanza ed erronea applicazione della legge ex art. 606 lett.

b) c.p.p. in relazione all'art. 73 comma 5 DPR 309/90 considerata l'omessa riqualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi lieve nonostante la modesta entità della condotta;

2) manifesta illogicità della motivazione in ordine alla colpevolezza del Fortino, considerato che i giudici del merito hanno fondato la responsabilità dello stesso su un'arbitraria ricostruzione dei fatti senza riscontri concreti;

3) violazione ex art. 606 lett.

b) c.p.p. in relazione all'art. 43 c.p. considerato che non ci sono prove circa il dolo del Fortino nel compimento del reato contestatogli;

4) violazione dì legge ex art. 606 lett.

b) c.p.p. in relazione all'art. 129 c.p.p. non avendo la Corte d'Appello valutato la possibilità di prosciogliere il ricorrente; Che anche il Ferraioli Luca, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi:

1) violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett.

b) ed e) c.p.p. in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 nonché in ordine all'art. 192 comma 2 c.p.p. in materia di prova indiziaria, considerato che la colpevolezza dell'imputato è stata dedotta sulla base di meri indizi;

2) violazione di legge in relazione all'art. 73 c. 5 DPR 309/90 in relazione all'art. 114 c.p. e correlato vizio dì manifesta illogicità della motivazione, considerato che dalla ricostruzione degli operanti il Ferraioli avrebbe avuto un solo ruolo di corriere per conto di terzi, ruolo dimostrato sia dalla dinamica dei fatti sia dal mancato rinvenimento di qualsivoglia somma indosso all'imputato. Pertanto, considerato altresì il modesto quantitativo di sostanza stupefacente, pari a soli 52 gr, il reato a lui contestato doveva esser riqualificato quale ipotesi di lieve entità ai sensi del comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90 o quanto meno il suo comportamento doveva ricondursi all'ipotesi di minima partecipazione ex art. 114 c.p. Considerato che entrambi i ricorsi sono inammissibili per la loro genericità e la loro manifesta infondatezza.

I motivi proposti si presentano indeterminati, non specificando quali capi o punti della decisione sono oggetto di contestazione, generici, non contenendo alcun elemento a sostegno delle relative doglianze, nonché aspecifici, essendo privi di qualsiasi correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento della impugnazione. Quest'ultima, infatti, non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità" (ex plurimis, Sez.

VI, 8.5.09, Candita, Rv. 244181); che la decisione impugnata, ha fornito adeguata e coerente motivazione sia riguardo agli elementi costitutivi del reato contestato ai ricorrenti, descrivendo la vicenda come osservata dai Carabinieri sin dal momento dell'incontro tra il Ferraioli e il Fortino sino al momento dello scambio e del successivo intervento, sia riguardo alla non possibile riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve prevista dal comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90 considerata non soltanto l'ingente quantità di stupefacente oggetto dello scambio (ben 300 dosi di cocaina), ma l'essere la stessa già confezionata e pronta per essere ceduta, l'eterogeneità della tipologia, sia da fumo che da tiro, e le modalità dello scambio, che hanno fatto ritenere ai giudici di merito una non occasionalità della condotta dei ricorrenti (il Ferraioli con un mero gesto della mano ha indicato al Fortino di seguirlo palesando il fatto che i due si conoscevano ed erano già d'accordo sul da farsi); che a tali rilievi deve essere aggiunta la considerazione che quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. così, tra le altre, cfr.

Sez. 2, n. 30838 del 19/3/2013, Autieri e altri, Rv. 257056; Sez. 4, n. 15227 dell'11/4/2008, Baretti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061) e che tale integrazione tra le due motivazioni si è verificata in quanto i giudici di secondo grado hanno esaminato le censure proposte degli appellanti con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimento alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione, anche perché i motivi di appello non hanno riguardato elementi nuovi, ma si sono limitati a prospettare circostanze già esaminate e adeguatamente chiarite nella decisione di primo grado, ancora una volta riproposte in questa sede di legittimità; che pertanto entrambi i ricorsi devono dichiararsi inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle