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Ordinanza — n. 6212/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to genericity and lack of specific grounds for sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6212/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a reduced sentence, arguing the appellate court failed to provide specific reasons for denying generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The court rejected this claim, ruling that the lower court's decision was sufficiently motivated and that the appeal lacked specific elements required to justify a new assessment of leniency.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) c.p.p.; Art. 62 bis c.p.: The appeal is inadmissible if it is generic and fails to indicate specific grounds for mitigating the penalty, as the lower court's reasoning on generic mitigating circumstances is not subject to cassation review if not manifestly illogical.

Parole chiave

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generic appeal inadmissibility generic mitigating circumstances sentencing reduction appeal lack of specific grounds procedural costs award imputazione per reati di stupefacenti recidiva nell'infrazione sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e) c.p.p.
1 DPR 309/90, commesso in Napoli il 9 marzo 2021 con recidiva specifica e reiterata; che avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento per mancanza di motivazione ex art. 606 lett.
Art. 62 bis c.p.
in relazione all'art. 62 bis c.p., circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Art. 616 c.p.p.
art. 62 bis c.p
in relazione all'art. 62 bis c.p., circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DONATO ANTONIO nato a NAPOLI il 20/06/1992 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; Ritenuto che la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza emessa in data 13/07/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli il 10 marzo 2021, ha rideterminato la pena inflitta a Di Donato Antonio in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 16.000,00 di multa, perché colpevole del reato di cui all'art. 73 c. 1 DPR 309/90, commesso in Napoli il 9 marzo 2021 con recidiva specifica e reiterata; che avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento per mancanza di motivazione ex art. 606 lett.

e) c.p.p. in relazione all'art. 62 bis c.p., circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che deve rilevarsi l'inammissibilità del ricorso per la sua genericità, non avendo il ricorrente indicato elementi specifici da considerare ai fini di una maggiore mitigazione della pena, nonché per la manifesta infondatezza della censura, considerato che le circostanze attenuanti generiche sono state concesse, seppur non nella massima estensione, con motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto insindacabile in sede di legittimità; che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2021.