Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6203/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6203/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6203/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAMASSIMA PASQUALE nato a CANOSA DI PUGLIA il 20/04/1955 avverso la sentenza dei 16/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 16/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dai TRIBUNALE di TRANI, in data 28/10/2015, nei confronti di CASAMASSIMA PASQUALE in relazione al reato di cui al!' art. 644 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile in quanto generico. Tra ì requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nei caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 6203/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 644 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile in quanto generico. Tra ì requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nei caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
usura esame di cassazione ammortamento del prestito credito contestato impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAMASSIMA PASQUALE nato a CANOSA DI PUGLIA il 20/04/1955 avverso la sentenza dei 16/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 16/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dai TRIBUNALE di TRANI, in data 28/10/2015, nei confronti di CASAMASSIMA PASQUALE in relazione al reato di cui al!' art. 644 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile in quanto generico. Tra ì requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nei caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Nel caso di specie il ricorrente contestava in modo generico e reiterativo le dichiarazioni raccolte nel corso della progressione processuale che invece risultavano esaminate accuratamente dalla Corte di appello che le riteneva idonee a sostenere la condanna con motivazione priva di vizi logici che si sottrae ad ogni censura in questa sede, Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 07/12/2021 Il Consigliere Estensore <irr”..IRECCHIONE cc Il Presidente DEPOIN LUCIAN CA Neri SITAT RIALI l EniA A