Ordinanza — n. 6195/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARICO LUIGI nato a ALEZIO il 10/11/1963 avverso la sentenza del 13/07/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCE-efeitrravvis3-alle_part:14— udita la relazione svolta dai Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di LECCE, con sentenza in data 13/07/2021, applicava nei confronti di CARICO LUIGI la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui ali' art. 648 CP let. 3 Ricorre CARICO LUIGI, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità ed al trattamento sanzionatorio. Il collegio riafferma che Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 c.p, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 6195/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p., in relazione al reato di cui ali' art. 648 CP let. 3 Ricorre CARICO LUIGI, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità ed al trattamento sanzionatorio. Il collegio riafferma che Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARICO LUIGI nato a ALEZIO il 10/11/1963 avverso la sentenza del 13/07/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCE-efeitrravvis3-alle_part:14— udita la relazione svolta dai Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di LECCE, con sentenza in data 13/07/2021, applicava nei confronti di CARICO LUIGI la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui ali' art. 648 CP let. 3 Ricorre CARICO LUIGI, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità ed al trattamento sanzionatorio. Il collegio riafferma che Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Il ricorso è pertanto inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Puro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 07/12/2021 Il Consigliere Estensore DRA5CCH, _IONE Il Presidente LUCIANØ IMPERIALI DEPOSITATA IN CAN