Ordinanza — n. 6194/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORDISO MIRKO nato a SAN CESARIO DI LECCE il 11/11/1990 avverso la sentenza del 16/04/2021 dei GIP TRIBUNALE di LECCEdate-~isTrattelrierttr- udita la relazione svolta dai Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di LECCE, con sentenza in data 16/04/2021, applicava nei confronti di FIORDISO MIRKO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui ali art. 628 CP Ricorre FIORDISO MIRKO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo - l'erronea qualificazione giuridica dei fatto con conseguente violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione al mancato proscioglimento per detto reato. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione. (In motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen, deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso). (Sez. 5 - , Sentenza n. 33145 del 08/10/2020 Rv. 279842 - 01;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 c.p, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 6194/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, Sentenza n. 25617 del 25/06/2020 Rv. 279573) Nel caso di specie, la deducibilità dell'invocato errore deve essere esclusa, non risultando "prima facie" erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti e positivamente delibata dal giudice a quo. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORDISO MIRKO nato a SAN CESARIO DI LECCE il 11/11/1990 avverso la sentenza del 16/04/2021 dei GIP TRIBUNALE di LECCEdate-~isTrattelrierttr- udita la relazione svolta dai Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di LECCE, con sentenza in data 16/04/2021, applicava nei confronti di FIORDISO MIRKO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui ali art. 628 CP Ricorre FIORDISO MIRKO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo - l'erronea qualificazione giuridica dei fatto con conseguente violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione al mancato proscioglimento per detto reato. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione. (In motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen, deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso). (Sez. 5 - , Sentenza n. 33145 del 08/10/2020 Rv. 279842 - 01;
Sez. 6, Sentenza n. 25617 del 25/06/2020 Rv. 279573) Nel caso di specie, la deducibilità dell'invocato errore deve essere esclusa, non risultando "prima facie" erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti e positivamente delibata dal giudice a quo. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 07/12/2021 Il Consigliere Estensore IStrArREC:1-E,_ Il Pr t LUCIA MPERIA