Ordinanza — n. 6187/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZZOLINO RAFFAELA nato a ERCOLANO il 19/10/1974 avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 01/06/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dai TRIBUNALE di NOLA, in data 30/04/2019, nei confronti di COZZOLINO RAFFAELA in relazione al reato di cui ali' art. 642 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo è inammissibile. Il collegio ribadisce che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente ail'assenza di elementi negativi connotanti la personalità dei soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 6187/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alia inammissibilità dei ricorso consegue la condanna della ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZZOLINO RAFFAELA nato a ERCOLANO il 19/10/1974 avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 01/06/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dai TRIBUNALE di NOLA, in data 30/04/2019, nei confronti di COZZOLINO RAFFAELA in relazione al reato di cui ali' art. 642 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo è inammissibile. Il collegio ribadisce che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente ail'assenza di elementi negativi connotanti la personalità dei soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre:
Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Sez. 1, n. 39566 dei 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Nel caso me esame la Corte di appello confermava la valutazione del Tribunale e riteneva che non vi fossrro elementi positivi in grado di prevalere sul significativo disvalore della condotta. Si tratta di una motivazione priva di vizi logici coerente con le emergenze processuaii che non risulta incisa dalle doglianze difensive che si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità.
Alia inammissibilità dei ricorso consegue la condanna della ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso i07/12/202