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Ordinanza — n. 6186/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6186/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6186/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOGLIA TAMMARO nato a CASAL DI PRINCIPE il 21/06/1959 avverso la sentenza dei 29/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 29/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, in data 31/03/2016, nei confronti di GOGLIA TAMMARO in relazione al reato di cui ali' art. 648 CP let. 2 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla definizione del trattamento sanzionatorio. Il motivo è inammissibile. collegio ribadisce che la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen, le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Cass. sez, 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596).

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 6186/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Peraltro La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello (Cass.

Parole chiave

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attenuazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda alleggerimento della pena sanzioni penali revisione della sentenza penale persecuzione dei Tamil

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOGLIA TAMMARO nato a CASAL DI PRINCIPE il 21/06/1959 avverso la sentenza dei 29/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 29/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, in data 31/03/2016, nei confronti di GOGLIA TAMMARO in relazione al reato di cui ali' art. 648 CP let. 2 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla definizione del trattamento sanzionatorio. Il motivo è inammissibile. collegio ribadisce che la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen, le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Cass. sez, 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596).

Peraltro La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello (Cass.

Sez. 6, sent. n. 10273 del 20,5,1989 dep, 12.7.1989 rv 1.81825. Conf. mass, N. 155508; n. 148766; n, 117242). Con riguardo ai criteri per la concessione delle circostanze attenuanti generiche il collegio ribadisce che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, Sentenza n. 2/1128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).

Nel caso in esame la Corte di appello denegava le attenuanti generiche ritenendo ostativa la mancata emersione di elementi positivi e determinava il trattamento sanzionatorio nel rispetto delle indicate linee ermeneutiche. La motivazione della sentenza impugnata non presta pertanto ad alcuna censura in questa sede. Alla inammissibilità dei ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di curo tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sOrrifila di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 07/12/2021 Il Consigliere Estensore 5:::AiNDRPyftEcCTOrnIE Ti Presidente LUC IA1M PERIALI I DEPO