Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6184/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6184/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6184/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIGA ALBERT nato il 11/07/1975 avverso la sentenza dei 24/05/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta da! Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 24/05/2016, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MACERATA, in data 14/11/2014, nei confronti di MARKJA ALBERT in relazione al reato di cui ali' art. 648 CP Propone ricorso per cessazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile in quanto generico. Tra i requisiti dei ricorso per cessazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 6184/2022 — snpen · Corte di Cassazione: c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alia inammissibilità dei ricorso consegue la condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di curo tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
allegazioni insufficientemente motivate causa legittima designazione generica origine delle merci cosa generica allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Alia inammissibilità dei ricorso consegue la condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIGA ALBERT nato il 11/07/1975 avverso la sentenza dei 24/05/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta da! Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 24/05/2016, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MACERATA, in data 14/11/2014, nei confronti di MARKJA ALBERT in relazione al reato di cui ali' art. 648 CP Propone ricorso per cessazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile in quanto generico. Tra i requisiti dei ricorso per cessazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alia inammissibilità dei ricorso consegue la condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di curo tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 07/12/2021 Il Consigliere Estensore ›CCLR,,A gtCC-IIONE Il Pre e te n LUC>0 I IMPERIALI DEPOSI1EATA IN CAN