Ordinanza — n. 6184/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIGA ALBERT nato il 11/07/1975 avverso la sentenza dei 24/05/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta da! Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 24/05/2016, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MACERATA, in data 14/11/2014, nei confronti di MARKJA ALBERT in relazione al reato di cui ali' art. 648 CP Propone ricorso per cessazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile in quanto generico. Tra i requisiti dei ricorso per cessazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 6184/2022 — snpen · Corte di Cassazione: c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alia inammissibilità dei ricorso consegue la condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di curo tremila a favore della cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIGA ALBERT nato il 11/07/1975 avverso la sentenza dei 24/05/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta da! Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 24/05/2016, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MACERATA, in data 14/11/2014, nei confronti di MARKJA ALBERT in relazione al reato di cui ali' art. 648 CP Propone ricorso per cessazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile in quanto generico. Tra i requisiti dei ricorso per cessazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alia inammissibilità dei ricorso consegue la condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di curo tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 07/12/2021 Il Consigliere Estensore ›CCLR,,A gtCC-IIONE Il Pre e te n LUC>0 I IMPERIALI DEPOSI1EATA IN CAN