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Ordinanza — n. 6183/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6183/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6183/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALLO LUCA nato a BENEVENTO il 20/09/1981 avverso fa sentenza dei 13/07/2021 dei GIP TRIBUNALE di AVELLINOdate-avvise-alle-parztí.; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di AVELLINO, con sentenza in data 13/07/2021, applicava nei confronti di CATALLO LUCA la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui ai!' art.648 CP let. 2 Ricorre CATALLO LUCA, a mezzo dei difensore, che chiede l'annullamento dei provvedimento impugnato, deducendo - l'erronea qualificazione giuridica dei fatto con conseguente violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione al mancato proscioglimento per detto reato ed il vizio di motivazione. In materia il collegio riafferma che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401).

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 6183/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Si riafferma altresì che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116 - 01). Nel caso in esame la motivazione del provvedimento impugnato non si presta ad alcuna censura.

Parole chiave

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sanzione disciplinare dell'avvocato esame di cassazione annullamento del licenziamento condono delle spese procedurali procedura di ricusazione cancellazione dall'albo avvocati

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di AVELLINO, con sentenza in data 13/07/2021, applicava nei confronti di CATALLO LUCA la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui ai!' art.648 CP let.
art. 129 cod. proc. pen
2 Ricorre CATALLO LUCA, a mezzo dei difensore, che chiede l'annullamento dei provvedimento impugnato, deducendo - l'erronea qualificazione giuridica dei fatto con conseguente violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorso consegue la condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALLO LUCA nato a BENEVENTO il 20/09/1981 avverso fa sentenza dei 13/07/2021 dei GIP TRIBUNALE di AVELLINOdate-avvise-alle-parztí.; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di AVELLINO, con sentenza in data 13/07/2021, applicava nei confronti di CATALLO LUCA la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui ai!' art.648 CP let. 2 Ricorre CATALLO LUCA, a mezzo dei difensore, che chiede l'annullamento dei provvedimento impugnato, deducendo - l'erronea qualificazione giuridica dei fatto con conseguente violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione al mancato proscioglimento per detto reato ed il vizio di motivazione. In materia il collegio riafferma che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401).

Si riafferma altresì che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116 - 01). Nel caso in esame la motivazione del provvedimento impugnato non si presta ad alcuna censura.

Alla inammissibilità dei ricorso consegue la condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 07/12/2021 Il Consiglier