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Ordinanza — n. 6182/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6182/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6182/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUADAGNO UMBERTO nato a SARNO il 27/12/1975 avverso la sentenza dei 02/07/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 02/07/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, in data 19/02/2021, nei confronti di GUADAGNO UMBERTO in relazione al reato di cui all' art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Contrariamente a quanto dedotto la Corte di appello confermava la concessione delle circostanze atipiche già decisa da! Tribunale ritenendo adeguato alla gravità della condotta il bilanciamento in equivalenza Il collegio ribadisce che in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati.. (Sez. 5 - , Sentenza n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 6182/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654) Alia inammissibilità dei ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio oltraggio alla corte risarcimento per errore giudiziario sanzione sproporzionata motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 c.p
180654) Alia inammissibilità dei ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUADAGNO UMBERTO nato a SARNO il 27/12/1975 avverso la sentenza dei 02/07/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 02/07/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, in data 19/02/2021, nei confronti di GUADAGNO UMBERTO in relazione al reato di cui all' art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Contrariamente a quanto dedotto la Corte di appello confermava la concessione delle circostanze atipiche già decisa da! Tribunale ritenendo adeguato alla gravità della condotta il bilanciamento in equivalenza Il collegio ribadisce che in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati.. (Sez. 5 - , Sentenza n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838;

Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654) Alia inammissibilità dei ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso ii 07/12/2021 Il Consigliere Estensore S.ApRA,RECCHI IONE le ERIALI DEPOSIT