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Ordinanza — n. 6180/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6180/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6180/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONDA GENNARO nato a CAIVANO il 02/05/1%3 avverso la sentenza dei 15/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOallp !a relazione svolta da! Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 15/04/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata da! TRIBUNALE di ALESSANDRIA, in data 17/12/2019, nei confronti di LONDA GENNARO confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 646 e 629 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato, rilevando tra l'altro che il ricorrente non era il datore di lavoro della presunta vittima. il motivo è inammissibile in quanto si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che ii sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima:

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 6180/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. Alla inammissibilità dei ricorso consegue la condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti da! ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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estorsione coazione penale risorse umane incitamento a violare o a rescindere un contratto incentivo finanziario minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorso consegue la condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti da! ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONDA GENNARO nato a CAIVANO il 02/05/1%3 avverso la sentenza dei 15/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOallp !a relazione svolta da! Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 15/04/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata da! TRIBUNALE di ALESSANDRIA, in data 17/12/2019, nei confronti di LONDA GENNARO confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 646 e 629 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato, rilevando tra l'altro che il ricorrente non era il datore di lavoro della presunta vittima. il motivo è inammissibile in quanto si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che ii sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima:

a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base deila decisione adottata;

b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;

c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;

d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

La Corte di appello con motivazione accurata e persuasiva rilevava che il ricorrente aveva pieni poteri nell'ambito della gestione delle risorse umane agendo per conto del reale datore di lavoro e che - attraverso la prospettazione, indubbiamente minatoria, di non rinnovare i contratti - costringeva i dispendenti a versare indebitamente del denaro (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). Rispetto al persuasivo percorso argomentativo emergente dal compendio integrato composto dalle due sentenze di merito le censure difensive si risolvono in una - reiterativa - richiesta di valutazione della capacità dimostrativa delle prove.

La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. Alla inammissibilità dei ricorso consegue la condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti da! ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 07/12/2021 Il Consigliere Estensore /gli3,N D RA1RETH IO NE Il Presidente LUCI