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Ordinanza — n. 6177/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6177/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6177/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALABISO SIMONE nato a TREv'IGLIO il 04/01/1994 avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdats-~ise-alleiss3414-- udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, con sentenza in data 03/03/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dai TRIBUNALE di CALTANISSETTA, in data 10/12/2019, nei confronti di ALABISO SIMONE confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 bis CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione sia con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato che con riguardo ai trattamento sanzionatorio Il ricorso è inammissibile in La doglianza si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive dei percorso motivazionale. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima:

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 6177/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alia inammissibilità dei ricorso consegue la condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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spese del veicolo a motore guida nonostante revoca della patente incidente motociclistico stato difettoso del veicolo infrazione alle norme della circolazione risarcimento dei danni da incidente stradale

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
tale persuasiva ricostruzione del fatto osta alla invocata riqualifica della condotta nella più lieve fattispecie prevista dall'art. 648 cod. pen.
art. 616 c.p
Alia inammissibilità dei ricorso consegue la condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALABISO SIMONE nato a TREv'IGLIO il 04/01/1994 avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdats-~ise-alleiss3414-- udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, con sentenza in data 03/03/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dai TRIBUNALE di CALTANISSETTA, in data 10/12/2019, nei confronti di ALABISO SIMONE confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 bis CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione sia con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato che con riguardo ai trattamento sanzionatorio Il ricorso è inammissibile in La doglianza si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive dei percorso motivazionale. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima:

a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;

b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;

c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;

d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

Contrariamente a quanto dedotto la Corte di appello forniva una persuasiva giustificazione della responsabilità rilevando che il ricorrente era stato avvistato a bordo del motociclo e che la abrasione del numero di matricola fosse indiziariamente riconducibili allo stesso tenuto conto del breve tempo intercorso tra furto e l'accertamento del reato (pag. 2 della sentenza impugnata). tale persuasiva ricostruzione del fatto osta alla invocata riqualifica della condotta nella più lieve fattispecie prevista dall'art. 648 cod. pen. La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede.

Alia inammissibilità dei ricorso consegue la condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso ii 07/12/2021 Il Consigliere Estensore DRA RECTI011._ Ti Presidente LUCI MPERIALI DE