Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6171/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6171/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6171/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINO FILIPPO nato a SANTA FLAVIA i! 01/01/1968 avverso la sentenza dei 12/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdat-9-~i3e-ertft-Vart17- udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 12/03/2021, confermava la condanna aiia pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO, in data 07/06/2019, nei confronti di MANCINO FILIPPO in relazione al reato di cui all' art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il ricorso è inammissibile in quanto si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive dei percorso motivazionale. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione dei provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima:

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 6171/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il ricorso è inammissibile in quanto si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive dei percorso motivazionale. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione dei provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima:

Parole chiave

Generato dall'IA
risarcimento per errore giudiziario ripetibili dell'avvocato recupero dei costi ricorso per inadempienza modalità di calcolo dell'ammenda indennizzo del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorso consegue la condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINO FILIPPO nato a SANTA FLAVIA i! 01/01/1968 avverso la sentenza dei 12/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdat-9-~i3e-ertft-Vart17- udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 12/03/2021, confermava la condanna aiia pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO, in data 07/06/2019, nei confronti di MANCINO FILIPPO in relazione al reato di cui all' art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il ricorso è inammissibile in quanto si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive dei percorso motivazionale. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione dei provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima:

a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare !e ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;

b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;

c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;

d) non risulti logicamente "incompatibile" con "attri atti dei processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dai ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

Contrariamente a quanto dedotto !a Corte di appello confermava !a condanna offrendo una motivazione accurata e persuasiva che superava le allegazioni difensive ritenute inidonee a demolire la pregnanza ed univocità del compendio probatorio raccolto. La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. Alla inammissibilità dei ricorso consegue la condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 07/12/2021 Il Consigliere Estensore NDRA' RE 1-CE2IONE, Il Presidente LUCIA MPERIALI DEPOSITATA IN