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Ordinanza — n. 6168/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6168/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6168/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KANIDIL ABDELMAJID nato il 15/11/1986 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 13/04/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata da! TRIBUNALE di CASTROVILLARI, in data 19/06/2019, nei confronti di KANDIL ABDELMMID confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 474 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo che non sarebbe stata dimostrata la registrazione dei merchi dei beni dei quali si presumeva la contraffazione. La doglianza è manifestamente infondata in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui Ai fini della sussistenza dei deiitto previsto dall'art. 474 cod. pen, allorché si tratti di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative società produttrici, non è richiesta la prova della sua registrazione, gravando in tal caso l'onere di provare la insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi tale insussistenza deduce (tra le altre:

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 6168/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, Sentenza n. 36139 del 19/07/2017, Barry, Rv. 271140 - 01). La Corte di appello confermava la condanna adeguandosi a teli indicazioni ermeneutiche: la sentenza impugnata non si presta pertanto ad alcuna censura in questa sede. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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marchi contraffazione di merci etichettatura e immissione sul mercato presentazione di un prodotto marchio di forma difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KANIDIL ABDELMAJID nato il 15/11/1986 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 13/04/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata da! TRIBUNALE di CASTROVILLARI, in data 19/06/2019, nei confronti di KANDIL ABDELMMID confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 474 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo che non sarebbe stata dimostrata la registrazione dei merchi dei beni dei quali si presumeva la contraffazione. La doglianza è manifestamente infondata in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui Ai fini della sussistenza dei deiitto previsto dall'art. 474 cod. pen, allorché si tratti di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative società produttrici, non è richiesta la prova della sua registrazione, gravando in tal caso l'onere di provare la insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi tale insussistenza deduce (tra le altre:

Sez. 2, Sentenza n. 36139 del 19/07/2017, Barry, Rv. 271140 - 01). La Corte di appello confermava la condanna adeguandosi a teli indicazioni ermeneutiche: la sentenza impugnata non si presta pertanto ad alcuna censura in questa sede. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 07/12/2021 Il Consigliere Estensore HtipAltRALREC Il Presidente LUCI IMPERIALI DEPOSITATA IN CANGFLIERLA