Ordinanza — n. 6161/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURO GIUSEPPE nato a ROCCA DI NETO il 18/10/1962 avverso la sentenza dei 02/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 02/03/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CROTONE, in data 12/01/2018, nei confronti di MAURO GIUSEPPE confermava la condanna in relazione al reato di cui alli art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità. Il ricorso è inammissibile in quanto reitera le doglianze avanzate con la prima impugnazione senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata: questa aveva rilevato la assenza di allegazioni o prove a sostegno della tesi alternativa proposta dal ricorrente e a fronte di tale interpretazione delle prove il ricorrente si limitava ad asserire che l'incasso era avvenuto in buona fede richiamando le dichiarazioni dello stesso imputato.il collegio ribadisce che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 delli.11/03/2009, Rv. 243838;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 6161/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6 n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, Rv. 206507). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di curo tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURO GIUSEPPE nato a ROCCA DI NETO il 18/10/1962 avverso la sentenza dei 02/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 02/03/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CROTONE, in data 12/01/2018, nei confronti di MAURO GIUSEPPE confermava la condanna in relazione al reato di cui alli art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità. Il ricorso è inammissibile in quanto reitera le doglianze avanzate con la prima impugnazione senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata: questa aveva rilevato la assenza di allegazioni o prove a sostegno della tesi alternativa proposta dal ricorrente e a fronte di tale interpretazione delle prove il ricorrente si limitava ad asserire che l'incasso era avvenuto in buona fede richiamando le dichiarazioni dello stesso imputato.il collegio ribadisce che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 delli.11/03/2009, Rv. 243838;
Sez. 6 n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, Rv. 206507). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di curo tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 07/12/2021 Il Consigliere Estensore ,SANDRA,RECE Il Presidente p, P. LUCIAY IMPERIALI 1:75—C) r-,11 fh 2