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Ordinanza — n. 6157/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6157/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6157/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI DOMENICO nato a MANFREDONIA il 24/08/1964 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdete-evrésererhiel~ udita !a relazione svolta da! Consigliere SANDRA RIECCHIONE; E IN DIRITTO ,./La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 30/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata da! GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIA, in data 12/03/2015, nei confronti di LOMBARDI DOMENICO in relazione al reato di cui all' art. 642 CP applicando la pena concordata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. Propone ricorso per cassazione l'imputato personalmente in data 9 aprile 2021. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi deikart. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. Alla inammissibilità dei ricorso consegue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 6157/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 642 CP applicando la pena concordata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. Propone ricorso per cassazione l'imputato personalmente in data 9 aprile 2021. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi deikart. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. Alla inammissibilità dei ricorso consegue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione contenzioso dell'assicurazione invalidità inadempimento dell'assicuratore rimborso delle spese d'assicurazione ricorso per inadempienza allegazioni inverosimili

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
642 CP applicando la pena concordata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorso consegue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI DOMENICO nato a MANFREDONIA il 24/08/1964 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdete-evrésererhiel~ udita !a relazione svolta da! Consigliere SANDRA RIECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO ,./La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 30/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata da! GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIA, in data 12/03/2015, nei confronti di LOMBARDI DOMENICO in relazione al reato di cui all' art. 642 CP applicando la pena concordata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. Propone ricorso per cassazione l'imputato personalmente in data 9 aprile 2021. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi deikart. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. Alla inammissibilità dei ricorso consegue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 07/12/2021 Il Consigliere Estensore RECCIONIE Il Presidente LUCIANI uP. RIALI DEP IN CAts,ferft OSSTATA