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Ordinanza — n. 6155/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6155/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6155/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLANCATO ALFREDO nato a CATANIA il 27/12/1983 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAidato avviso alle parti; i_ udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; z Letto il ricorso proposto nell'interesse di Blancato Alfredo avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti ed il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso una sentenza applicativa della pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., genericamente deducendo un motivo non consentito in questa Sede (ossia la mancanza di un'adeguata motivazione sulla determinazione della pena concordata), senza considerare che, in tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso per cassazione basato su motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (ex multis v.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6155/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170); ritenuto che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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adeguamento della pena violazione del principio di celerità proporzionalità della pena errore nella commisurazione della pena riduzione della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Blancato Alfredo avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti ed il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso una sentenza applicativa della pena ex art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLANCATO ALFREDO nato a CATANIA il 27/12/1983 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAidato avviso alle parti; i_ udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; z

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Blancato Alfredo avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti ed il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso una sentenza applicativa della pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., genericamente deducendo un motivo non consentito in questa Sede (ossia la mancanza di un'adeguata motivazione sulla determinazione della pena concordata), senza considerare che, in tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso per cassazione basato su motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (ex multis v.

Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170); ritenuto che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Gaetano De Amicis Anna fìs