Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6154/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6154/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6154/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTRO CARMELA nato a AUGUSTA il 21/01/1970 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA/dato avviso alle parti; ( udita fa relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Castro Carmela avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti ed il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, proposto avverso una sentenza applicativa della pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile per avere dedotto motivi non consentiti in questa Sede (ossia l'erronea esclusione della configurabilità degli elementi integrativi della diversa fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e la disparità del trattamento sanzionatorio rispetto a quello applicato per altri imputati , con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena base), senza considerare che, in tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso per cassazione basato su motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (ex multis v.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6154/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile per avere dedotto motivi non consentiti in questa Sede (ossia l'erronea esclusione della configurabilità degli elementi integrativi della diversa fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e la disparità del trattamento sanzionatorio rispetto a quello applicato per altri imputati , con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena base), senza considerare che, in tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso per cassazione basato su motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (ex multis v.

Parole chiave

Generato dall'IA
responsabilità penale responsabilità penale dei minori corresponsabilità della vittima permesso di promuovere un procedimento penale risarcimento alle vittime di reati scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599-bis cod. proc. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Castro Carmela avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti ed il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, proposto avverso una sentenza applicativa della pena ex art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTRO CARMELA nato a AUGUSTA il 21/01/1970 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA/dato avviso alle parti; ( udita fa relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Castro Carmela avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti ed il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, proposto avverso una sentenza applicativa della pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile per avere dedotto motivi non consentiti in questa Sede (ossia l'erronea esclusione della configurabilità degli elementi integrativi della diversa fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e la disparità del trattamento sanzionatorio rispetto a quello applicato per altri imputati , con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena base), senza considerare che, in tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso per cassazione basato su motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (ex multis v.

Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504); - che è pertanto inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata; - che è irrilevante, al riguardo, il diverso trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati che abbiano parimenti definito la loro posizione nelle forme del concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non rientrando siffatta valutazione comparativa nell'ambito del sindacato esperibile dal giudice di legittimità; - che, peraltro, lo stesso giudice del merito, nell'ipotesi di più soggetti imputati in concorso tra loro dello stesso reato, non è gravato dell'onere di procedere alla valutazione comparativa delle singole posizioni e di motivare in ordine alla eventuale differenziazione delle pene inflitte (Sez. 2, n. 1886 del 15/12/2016, Bonacina, Rv. 269317); ritenuto che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore Il P és ente Gaetano De Amicis An risc olo DEPOSITATA