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Ordinanza — n. 6152/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6152/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6152/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILVESTRI SERGIO ANDREA nato a TARANTO il 05/01/1989 avverso la sentenza del 28/05/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTOpRo avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Silvestri Sergio Andrea avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso una sentenza applicativa della pena ex artt. 444 ss. cod. proc. pen., deducendo un motivo non consentito in questa Sede, ossia il vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, apparentemente formulato sotto il profilo dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, ma in realtà prospettato con riferimento ad una alternativa, e come tale non consentita, contestazione in punto di fatto dell'accertamento della penale responsabilità, senza considerare né il dirimente dato normativo di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, e non comprensive del tipo di censure in questa Sede formulate, né l'argomentata spiegazione contenuta nella motivazione della decisione impugnata, ove espressamente si afferma, sulla base delle ivi richiamate emergenze probatorie, che l'ingente quantitativo di stupefacente oggetto del procedimento de quo era stato in effetti acquistato dal Silvestri ed era inidoneo ad integrare un'ipotesi di spaccio di lieve entità; ritenuto che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6152/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 ss. cod. proc. pen., deducendo un motivo non consentito in questa Sede, ossia il vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, apparentemente formulato sotto il profilo dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, ma in realtà prospettato con riferimento ad una alternativa, e come tale non consentita, contestazione in punto di fatto dell'accertamento della penale responsabilità, senza considerare né il dirimente dato normativo di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, e non comprensive del tipo di censure in questa Sede formulate, né l'argomentata spiegazione contenuta nella motivazione della decisione impugnata, ove espressamente si afferma, sulla base delle ivi richiamate emergenze probatorie, che l'ingente quantitativo di stupefacente oggetto del procedimento de quo era stato in effetti acquistato dal Silvestri ed era inidoneo ad integrare un'ipotesi di spaccio di lieve entità; ritenuto che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti censura dell'apprezzamento delle prove cognizione del ricorso per cassazione azione di convalida del sequestro motivazione inadeguata delle censure costituzionali perizia psichiatrica insufficiente

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILVESTRI SERGIO ANDREA nato a TARANTO il 05/01/1989 avverso la sentenza del 28/05/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTOpRo avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Silvestri Sergio Andrea avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso una sentenza applicativa della pena ex artt. 444 ss. cod. proc. pen., deducendo un motivo non consentito in questa Sede, ossia il vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, apparentemente formulato sotto il profilo dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, ma in realtà prospettato con riferimento ad una alternativa, e come tale non consentita, contestazione in punto di fatto dell'accertamento della penale responsabilità, senza considerare né il dirimente dato normativo di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, e non comprensive del tipo di censure in questa Sede formulate, né l'argomentata spiegazione contenuta nella motivazione della decisione impugnata, ove espressamente si afferma, sulla base delle ivi richiamate emergenze probatorie, che l'ingente quantitativo di stupefacente oggetto del procedimento de quo era stato in effetti acquistato dal Silvestri ed era inidoneo ad integrare un'ipotesi di spaccio di lieve entità; ritenuto che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presiqénte Gaetano De Amicis Anna C