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Ordinanza — n. 6150/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing order as excessive penalty claim is inadmissible under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6150/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by En Nouhassi Youissef inadmissible on procedural grounds. The appellant argued that the agreed sentence was excessive, but the court noted that Article 448 of the Code of Criminal Procedure strictly limits challenges to specific legal violations, excluding general excessiveness claims. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible de plano and ordered the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Appeals against sentencing orders are inadmissible if they rely on generic claims of excessive penalty rather than the specific statutory grounds for review.

Parole chiave

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inadmissible appeal excessive penalty sentencing order procedural law de plano dismissal istigazione e aiuto al suicidio gioventù reato di coazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., deducendo genericamente un motivo non consentito in questa Sede, ossia l'eccessività della pena concordata, senza considerare che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, e non comprensive del tipo di censure in questa Sede formulate; ritenuto che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 616 cod. proc. pen
272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EN NOUHASSI YOUISSEF nato il 25/08/2001 avverso la sentenza del 03/05/2021 del GIP TRIBUNALE di MONZAidato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di En Nouhassi Youissef avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso una sentenza applicativa della pena ex artt. 444 ss. cod. proc. pen., deducendo genericamente un motivo non consentito in questa Sede, ossia l'eccessività della pena concordata, senza considerare che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, e non comprensive del tipo di censure in questa Sede formulate; ritenuto che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.14. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presiden