Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6148/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6148/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6148/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NAPOLI SIMONE GIUSEPPE nato a MESSINA il 17/03/1988 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Di Napoli Simone avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, genericamente sollecitando una diversa o alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative addotte a sostegno dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 372 c.p., della denegata applicazione della scriminante di cui all'art. 384 c.p. e del denegato vaglio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva, sebbene il correlativo esercizio del giudizio di merito risulti sorretto da una adeguata ed affatto illogica motivazione (cfr. pagg. 3-4 della decisione impugnata), che ha richiamato le conformi valutazioni al riguardo già espresse nella prima sentenza ed ha puntualmente disatteso, con argomenti immuni da vizi in questa Sede deducibili, le medesime deduzioni difensive al riguardo reiterate, ponendo in evidenza i profili inerenti sia all'accertamento della falsità della deposizione dall'odierno ricorrente resa in dilbattimento, sia alla piena consapevolezza del contenuto delle diverse dichiarazioni in precedenza rese dinanzi agli organi di Polizia giudiziaria che lo avevano ascoltato a s.i.t., oltre che all'insussistenza dei presupposti dell'evocata scriminante in ragione del fatto che l'intera condotta di cessione dello stupefacente oggetto delle mendaci dichiarazioni era stata osservata dagli agenti di P.G. operanti nel corso di un servizio di pedinamento e controllo, sicché giammai il ricorrente avrebbe potuto sottrarsi alla conseguente applicazione delle misure di cui all'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990, negando di aver acquistato droga dalla venditrice; che le ragioni per cui la falsità della sua deposizione, facendo ingresso nel più ampio materiale probatorio raccolto nel corso dell'istruzione dibattimentale, ha inciso sulla formazione del processo decisionale del Giudice sono state anch'esse puntualmente spiegate nella motivazione e solo aspecificamente contestate dal ricorrente; che analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine ai criteri dell'operato giudizio di bilanciamento delle circostanze, avendo la Corte distrettuale compiutamente esposto, pur a fronte di un'assertiva doglianza genericamente formulata già in sede di gravame, le ragioni che ostavano ad un più favorevole bilanciamento delle circostanze; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 372 c.p, art. 384 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6148/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 372 c.p., della denegata applicazione della scriminante di cui all'art. 384 c.p. e del denegato vaglio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva, sebbene il correlativo esercizio del giudizio di merito risulti sorretto da una adeguata ed affatto illogica motivazione (cfr. pagg. 3-4 della decisione impugnata), che ha richiamato le conformi valutazioni al riguardo già espresse nella prima sentenza ed ha puntualmente disatteso, con argomenti immuni da vizi in questa Sede deducibili, le medesime deduzioni difensive al riguardo reiterate, ponendo in evidenza i profili inerenti sia all'accertamento della falsità della deposizione dall'odierno ricorrente resa in dilbattimento, sia alla piena consapevolezza del contenuto delle diverse dichiarazioni in precedenza rese dinanzi agli organi di Polizia giudiziaria che lo avevano ascoltato a s.i.t., oltre che all'insussistenza dei presupposti dell'evocata scriminante in ragione del fatto che l'intera condotta di cessione dello stupefacente oggetto delle mendaci dichiarazioni era stata osservata dagli agenti di P.G. operanti nel corso di un servizio di pedinamento e controllo, sicché giammai il ricorrente avrebbe potuto sottrarsi alla conseguente applicazione delle misure di cui all'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990, negando di aver acquistato droga dalla venditrice; che le ragioni per cui la falsità della sua deposizione, facendo ingresso nel più ampio materiale probatorio raccolto nel corso dell'istruzione dibattimentale, ha inciso sulla formazione del processo decisionale del Giudice sono state anch'esse puntualmente spiegate nella motivazione e solo aspecificamente contestate dal ricorrente; che analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine ai criteri dell'operato giudizio di bilanciamento delle circostanze, avendo la Corte distrettuale compiutamente esposto, pur a fronte di un'assertiva doglianza genericamente formulata già in sede di gravame, le ragioni che ostavano ad un più favorevole bilanciamento delle circostanze; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
scemata imputabilità ministro della giustizia impunità legittimazione ad agire deposizione inattendibile responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 372 c.p
art. 384 c.p
372 c.p., della denegata applicazione della scriminante di cui all'art. 384 c.p.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NAPOLI SIMONE GIUSEPPE nato a MESSINA il 17/03/1988 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Di Napoli Simone avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, genericamente sollecitando una diversa o alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative addotte a sostegno dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 372 c.p., della denegata applicazione della scriminante di cui all'art. 384 c.p. e del denegato vaglio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva, sebbene il correlativo esercizio del giudizio di merito risulti sorretto da una adeguata ed affatto illogica motivazione (cfr. pagg. 3-4 della decisione impugnata), che ha richiamato le conformi valutazioni al riguardo già espresse nella prima sentenza ed ha puntualmente disatteso, con argomenti immuni da vizi in questa Sede deducibili, le medesime deduzioni difensive al riguardo reiterate, ponendo in evidenza i profili inerenti sia all'accertamento della falsità della deposizione dall'odierno ricorrente resa in dilbattimento, sia alla piena consapevolezza del contenuto delle diverse dichiarazioni in precedenza rese dinanzi agli organi di Polizia giudiziaria che lo avevano ascoltato a s.i.t., oltre che all'insussistenza dei presupposti dell'evocata scriminante in ragione del fatto che l'intera condotta di cessione dello stupefacente oggetto delle mendaci dichiarazioni era stata osservata dagli agenti di P.G. operanti nel corso di un servizio di pedinamento e controllo, sicché giammai il ricorrente avrebbe potuto sottrarsi alla conseguente applicazione delle misure di cui all'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990, negando di aver acquistato droga dalla venditrice; che le ragioni per cui la falsità della sua deposizione, facendo ingresso nel più ampio materiale probatorio raccolto nel corso dell'istruzione dibattimentale, ha inciso sulla formazione del processo decisionale del Giudice sono state anch'esse puntualmente spiegate nella motivazione e solo aspecificamente contestate dal ricorrente; che analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine ai criteri dell'operato giudizio di bilanciamento delle circostanze, avendo la Corte distrettuale compiutamente esposto, pur a fronte di un'assertiva doglianza genericamente formulata già in sede di gravame, le ragioni che ostavano ad un più favorevole bilanciamento delle circostanze; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.P1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore Gaetano De Amicis DEPOSITAT