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Ordinanza — n. 6146/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6146/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6146/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CLEMENTE PASQUALE nato a MINTURNO il 10/01/1960 CLEMENTE ARMANDO DANILO nato a GAETA il 15/12/1985 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6146/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CLEMENTE PASQUALE nato a MINTURNO il 10/01/1960 CLEMENTE ARMANDO DANILO nato a GAETA il 15/12/1985 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

Parole chiave

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asserzione difendibile allegazioni d'asilo contraddittorie atti impugnabili contestazione della presunzione di paternità accusa gravi addebiti penali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CLEMENTE PASQUALE nato a MINTURNO il 10/01/1960 CLEMENTE ARMANDO DANILO nato a GAETA il 15/12/1985 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi rispettivamente proposti nell'interesse di Clemente Armando Danilo e Clemente Pasquale avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che l'unico motivo di doglianza dal Clemente Pasquale incentrato sull'ipotizzato vizio motivazionale relativo alla determinazione della pena base è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia perché non consentito in questa Sede, prospettandosi un'alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative addotte a sostegno della determinazione del trattamento sanzionatorio, che la Corte distrettuale, di converso, ha congruamente motivato sulla base di un complessivo apprezzamento delle circostanze del caso concreto, delle modalità di realizzazione del fatto e degli specifici precedenti penali a carico dell'imputato; che le medesime considerazioni devono svolgersi in ordine al secondo motivo di doglianza oggetto del ricorso proposto dal Clemente Armando Danilo, il cui trattamento sanzionatorio è stato dai Giudici di merito congruamente rideterminato in considerazione dei su indicati criteri direttivi e della riconosciuta recidiva specifica, reiterata ed infra-quinquennale; che le doglianze inerenti al primo motivo di ricorso del Clemente Armando Danilo, aventi ad oggetto l'erronea affermazione della penale responsabilità a titolo concorsuale nell'acquisto e trasporto delle sostanze stupefacenti oggetto del correlativo tema d'accusa, sono parimenti inammissibili sia per genericità di formulazione, sia perché proposte sulla base di motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto assertivamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pp. 5-6 della sentenza impugnata, ove la Corte distrettuale, richiamata la conforme decisione di primo grado e puntualmente ricostruita la dinamica delle vicende storico-fattuali oggetto del tema d'accusa, ha preso in esame e confutato le medesime deduzioni al riguardo formulate, spiegando, alla luce delle ivi richiamate emergenze probatorie, come i quantitativi di stupefacente richiesti dal Clemente Armando Danilo, benché egli si trovasse in stato di detenzione, vennero acquistate per suo conto dal padre, Clemente Pasquale, e da questi trasportate sino a Lanciano con l'ausilio della concorrente Gilda Ippolito, separatamente giudicata, per destinarle alla cessione a terzi dietro compenso di denaro); rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.IM. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore Il Pre dente Gaetano De Amicis Anna iricuolo D E II3 O S I TATA I