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Ordinanza — n. 6144/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6144/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6144/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIBERI ANTONIO nato a PESCARA il 19/07/1997 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILA!dato avviso alle paLl udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Tiberi Antonio avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti ed il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso una sentenza applicativa della pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., genericamente deducendo un motivo non consentito in questa Sede (ossia la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.), senza considerare che, in tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso per cassazione basato su motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cit. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (ex multis v.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6144/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170); ritenuto che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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diritto di ottenere una decisione revoca dell'opposizione impugnabilità della decisione di rinvio rinuncia al dibattimento orale tempestività dell'istanza di ricusazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Tiberi Antonio avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti ed il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso una sentenza applicativa della pena ex art. 599-bis cod.
art. 129 c.p
art. 616 cod. proc. pen
272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIBERI ANTONIO nato a PESCARA il 19/07/1997 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILA!dato avviso alle paLl udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Tiberi Antonio avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti ed il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso una sentenza applicativa della pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., genericamente deducendo un motivo non consentito in questa Sede (ossia la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.), senza considerare che, in tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso per cassazione basato su motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cit. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (ex multis v.

Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170); ritenuto che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore Gaetano De Amicis DEPOSITATA