Ordinanza — n. 6143/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOIS ELENA nato a TORINO il 01/01/1973 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Fois Elena avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto aspecificamente formulato e proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, risolvendosi nella sollecitazione di una alternativa rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative della configurabilità della contestata aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p. e del diniego delle invocate attenuanti generiche (rispettivamente, nel primo e terzo motivo di ricorso), sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto, nella sentenza impugnata, da una adeguata ed affatto illogica motivazione (pag. 4), che ha preso in esame e puntualmente disatteso le deduzioni difensive in sede di gravame formulate, spiegando, con una serie di argomenti non censurabili in questa Sede, i motivi per i quali la predetta aggravante avrebbe potuto essere esclusa - nella ricorrenza di una attività di sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene - e le ragioni ostative alla concessione delle predette attenuanti, avuto riguardo ai numerosi, ed anche specifici, precedenti penali a carico, oltre che alle modalità di realizzazione dei fatti oggetto dei correlativi temi d'accusa; ritenuto che il secondo motivo contesta genericamente la quantificazione della pena irrogata, benché la sua determinazione sia stata correttamente motivata nell'esercizio del correlativo apprezzamento discrezionale di merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6143/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 625, n. 7, c.p. e del diniego delle invocate attenuanti generiche (rispettivamente, nel primo e terzo motivo di ricorso), sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto, nella sentenza impugnata, da una adeguata ed affatto illogica motivazione (pag. 4), che ha preso in esame e puntualmente disatteso le deduzioni difensive in sede di gravame formulate, spiegando, con una serie di argomenti non censurabili in questa Sede, i motivi per i quali la predetta aggravante avrebbe potuto essere esclusa - nella ricorrenza di una attività di sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene - e le ragioni ostative alla concessione delle predette attenuanti, avuto riguardo ai numerosi, ed anche specifici, precedenti penali a carico, oltre che alle modalità di realizzazione dei fatti oggetto dei correlativi temi d'accusa; ritenuto che il secondo motivo contesta genericamente la quantificazione della pena irrogata, benché la sua determinazione sia stata correttamente motivata nell'esercizio del correlativo apprezzamento discrezionale di merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOIS ELENA nato a TORINO il 01/01/1973 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Fois Elena avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto aspecificamente formulato e proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, risolvendosi nella sollecitazione di una alternativa rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative della configurabilità della contestata aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p. e del diniego delle invocate attenuanti generiche (rispettivamente, nel primo e terzo motivo di ricorso), sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto, nella sentenza impugnata, da una adeguata ed affatto illogica motivazione (pag. 4), che ha preso in esame e puntualmente disatteso le deduzioni difensive in sede di gravame formulate, spiegando, con una serie di argomenti non censurabili in questa Sede, i motivi per i quali la predetta aggravante avrebbe potuto essere esclusa - nella ricorrenza di una attività di sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene - e le ragioni ostative alla concessione delle predette attenuanti, avuto riguardo ai numerosi, ed anche specifici, precedenti penali a carico, oltre che alle modalità di realizzazione dei fatti oggetto dei correlativi temi d'accusa; ritenuto che il secondo motivo contesta genericamente la quantificazione della pena irrogata, benché la sua determinazione sia stata correttamente motivata nell'esercizio del correlativo apprezzamento discrezionale di merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presi/dente Gaetano D Amicis • Anna 4rjscuolo D E P (.) S I TATA IN CANC71 1