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Ordinanza — n. 6142/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6142/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6142/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINCONE GIANNI nato a PESCARA il 23/01/1970 avverso la sentenza del 16/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mincone Gianni avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso sono inammissibili, in quanto proposti per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, sollecitando una alternativa rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative addotte a sostegno sia della esclusione dell'invocata causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., che del trattamento sanzionatorio al ricorrente irrogato e della mancata concessione delle attenuanti generiche, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti complessivamente sorretto, nella sentenza impugnata, da una adeguata ed affatto illogica motivazione (v. pagg. 2-3), che ha preso in esame e puntualmente disatteso le deduzioni difensive al riguardo formulate, in considerazione della rilevanza temporale della condotta di allontanamento dall'abitazione ove si trovava in stato di detenzione domiciliare e dei precedenti penali a carico; ritenuto, inoltre, che il primo motivo di ricorso, incentrato su un ipotizzato errore di fatto circa l'orario indicato nell'ordinanza autorizzativa e sulla configurabilità di un'effettiva volontà di evasione da parte dell'imputato, è inammissibile ex art. 606, comma 3, c.p.p., per non essere stato previamente dedotto quale motivo di appello; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6142/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., che del trattamento sanzionatorio al ricorrente irrogato e della mancata concessione delle attenuanti generiche, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti complessivamente sorretto, nella sentenza impugnata, da una adeguata ed affatto illogica motivazione (v. pagg. 2-3), che ha preso in esame e puntualmente disatteso le deduzioni difensive al riguardo formulate, in considerazione della rilevanza temporale della condotta di allontanamento dall'abitazione ove si trovava in stato di detenzione domiciliare e dei precedenti penali a carico; ritenuto, inoltre, che il primo motivo di ricorso, incentrato su un ipotizzato errore di fatto circa l'orario indicato nell'ordinanza autorizzativa e sulla configurabilità di un'effettiva volontà di evasione da parte dell'imputato, è inammissibile ex art. 606, comma 3, c.p.p., per non essere stato previamente dedotto quale motivo di appello; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti espatrio illegale insufficiente evasione all'obbligo di contribuzione allegazioni d'asilo contraddittorie permesso di dimora scaduto domanda d'asilo tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
606, comma 3, c.p.p., per non essere stato previamente dedotto quale motivo di appello; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINCONE GIANNI nato a PESCARA il 23/01/1970 avverso la sentenza del 16/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mincone Gianni avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso sono inammissibili, in quanto proposti per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, sollecitando una alternativa rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative addotte a sostegno sia della esclusione dell'invocata causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., che del trattamento sanzionatorio al ricorrente irrogato e della mancata concessione delle attenuanti generiche, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti complessivamente sorretto, nella sentenza impugnata, da una adeguata ed affatto illogica motivazione (v. pagg. 2-3), che ha preso in esame e puntualmente disatteso le deduzioni difensive al riguardo formulate, in considerazione della rilevanza temporale della condotta di allontanamento dall'abitazione ove si trovava in stato di detenzione domiciliare e dei precedenti penali a carico; ritenuto, inoltre, che il primo motivo di ricorso, incentrato su un ipotizzato errore di fatto circa l'orario indicato nell'ordinanza autorizzativa e sulla configurabilità di un'effettiva volontà di evasione da parte dell'imputato, è inammissibile ex art. 606, comma 3, c.p.p., per non essere stato previamente dedotto quale motivo di appello; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore Gaetano De Amicis