Ordinanza — n. 6141/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KRIKI MHAMMED nato il 01/01/1977 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO IDE AMICIS; o Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Kriki Isolhammed avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che le doglianze inerenti all'erronea applicazione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 ed ai correlati vizi motivazionali di omessa valutazione delle emergenze probatorie sono inammissibili sia per genericità di formulazione, sia perché proposte sulla base di motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto assertivamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la p. 4 della sentenza impugnata, ove la Corte distrettuale, richiamata la conforme decisione di primo grado e puntualmente ricostruita la dinamica delle vicende storico-fattuali oggetto del tema d'accusa, ha preso in esame e confutato le deduzioni difensive al riguardo formulate, spiegando, alla luce delle ivi richiamate emergenze probatorie, come fossero in realtà molteplici gli indici sintomatici della stabilità, consistenza e reiterazione dei contatti finalizzati alla cessione di plurimi quantitativi di cocaina in più zone di spaccio, sì da doversi escludere l'evocata configurabilità della diversa e più lieve ipotesi di reato, disponendo agevolmente l'imputato di cospicue e diversificate tipologie di droga da immettere sul mercato al fine di soddisfare le esigenze di consumo provenienti da continue richieste di acquirenti); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6141/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 ed ai correlati vizi motivazionali di omessa valutazione delle emergenze probatorie sono inammissibili sia per genericità di formulazione, sia perché proposte sulla base di motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto assertivamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la p. 4 della sentenza impugnata, ove la Corte distrettuale, richiamata la conforme decisione di primo grado e puntualmente ricostruita la dinamica delle vicende storico-fattuali oggetto del tema d'accusa, ha preso in esame e confutato le deduzioni difensive al riguardo formulate, spiegando, alla luce delle ivi richiamate emergenze probatorie, come fossero in realtà molteplici gli indici sintomatici della stabilità, consistenza e reiterazione dei contatti finalizzati alla cessione di plurimi quantitativi di cocaina in più zone di spaccio, sì da doversi escludere l'evocata configurabilità della diversa e più lieve ipotesi di reato, disponendo agevolmente l'imputato di cospicue e diversificate tipologie di droga da immettere sul mercato al fine di soddisfare le esigenze di consumo provenienti da continue richieste di acquirenti); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KRIKI MHAMMED nato il 01/01/1977 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO IDE AMICIS; o
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Kriki Isolhammed avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che le doglianze inerenti all'erronea applicazione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 ed ai correlati vizi motivazionali di omessa valutazione delle emergenze probatorie sono inammissibili sia per genericità di formulazione, sia perché proposte sulla base di motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto assertivamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la p. 4 della sentenza impugnata, ove la Corte distrettuale, richiamata la conforme decisione di primo grado e puntualmente ricostruita la dinamica delle vicende storico-fattuali oggetto del tema d'accusa, ha preso in esame e confutato le deduzioni difensive al riguardo formulate, spiegando, alla luce delle ivi richiamate emergenze probatorie, come fossero in realtà molteplici gli indici sintomatici della stabilità, consistenza e reiterazione dei contatti finalizzati alla cessione di plurimi quantitativi di cocaina in più zone di spaccio, sì da doversi escludere l'evocata configurabilità della diversa e più lieve ipotesi di reato, disponendo agevolmente l'imputato di cospicue e diversificate tipologie di droga da immettere sul mercato al fine di soddisfare le esigenze di consumo provenienti da continue richieste di acquirenti); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore Gaetano De Amicis DE7SI .CM-A IN CANC;'