Ordinanza — n. 6140/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PRESTI ROSARIO nato a PATTI il 07/11/1997 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; • RITENUTO IN FATI-0 E Letto il ricorso proposto nell'interesse di Lo Presti Rosario avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che con atto del 22 ottobre 2021 il difensore di fiducia ha dichiarato di rinunciare al ricorso; che la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura in dispositivo indicata, atteso che l'art. 616 c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria ivi prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, c.p.p., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 c.p.p., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (da ultimo v.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p, art. 591 c.p; Ordinanza — n. 6140/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373); rilevato, in definitiva, che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cit.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PRESTI ROSARIO nato a PATTI il 07/11/1997 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; • RITENUTO IN FATI-0 E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Lo Presti Rosario avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che con atto del 22 ottobre 2021 il difensore di fiducia ha dichiarato di rinunciare al ricorso; che la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura in dispositivo indicata, atteso che l'art. 616 c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria ivi prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, c.p.p., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 c.p.p., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (da ultimo v.
Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373); rilevato, in definitiva, che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cit.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Gaetano De Amicis Anna Cris zuolo c‘ DEPOSITATA IN CANCELLERI