Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6136/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6136/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6136/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUNTA FRANCESCO PAOLO nato a PALERMO il 25/02/1980 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giunta Francesco Paolo avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, là dove si sollecita un'alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative addotte a sostegno della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e della denegata concessione delle attenuanti generiche, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto da una adeguata ed affatto illogica motivazione, che ha richiamato le conformi valutazioni al riguardo già espresse nella prima decisione (cfr. pagg. 3-6 della sentenza impugnata) ed ha puntualmente disatteso, con argomenti immuni da vizi in questa Sede deducibili, le deduzioni difensive al riguardo formulate, escludendo qualsiasi incertezza del risultato delle analisi chimico-tossicologiche effettuate a campione e ponendo in evidenza, per un verso, i profili inerenti all'abbondante superamento della quantità massima di principio attivo dello stupefacente preso in considerazione e alla capacità invasiva di tale quantità sul mercato di riferimento, per altro verso quelli relativi alla gravità della condotta oggetto della regiudicanda, all'assenza di elementi positivamente valutabili al fine qui considerato e all'irrilevanza dell'ammissione dei fatti in esito al sequestro a suo carico operato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6136/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e della denegata concessione delle attenuanti generiche, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto da una adeguata ed affatto illogica motivazione, che ha richiamato le conformi valutazioni al riguardo già espresse nella prima decisione (cfr. pagg. 3-6 della sentenza impugnata) ed ha puntualmente disatteso, con argomenti immuni da vizi in questa Sede deducibili, le deduzioni difensive al riguardo formulate, escludendo qualsiasi incertezza del risultato delle analisi chimico-tossicologiche effettuate a campione e ponendo in evidenza, per un verso, i profili inerenti all'abbondante superamento della quantità massima di principio attivo dello stupefacente preso in considerazione e alla capacità invasiva di tale quantità sul mercato di riferimento, per altro verso quelli relativi alla gravità della condotta oggetto della regiudicanda, all'assenza di elementi positivamente valutabili al fine qui considerato e all'irrilevanza dell'ammissione dei fatti in esito al sequestro a suo carico operato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
esame nel merito sostanze chimiche censura dell'apprezzamento delle prove argomentazione nel merito prova insufficiente dell'aggravamento clinico contestazione della realizzazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUNTA FRANCESCO PAOLO nato a PALERMO il 25/02/1980 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giunta Francesco Paolo avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, là dove si sollecita un'alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative addotte a sostegno della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e della denegata concessione delle attenuanti generiche, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto da una adeguata ed affatto illogica motivazione, che ha richiamato le conformi valutazioni al riguardo già espresse nella prima decisione (cfr. pagg. 3-6 della sentenza impugnata) ed ha puntualmente disatteso, con argomenti immuni da vizi in questa Sede deducibili, le deduzioni difensive al riguardo formulate, escludendo qualsiasi incertezza del risultato delle analisi chimico-tossicologiche effettuate a campione e ponendo in evidenza, per un verso, i profili inerenti all'abbondante superamento della quantità massima di principio attivo dello stupefacente preso in considerazione e alla capacità invasiva di tale quantità sul mercato di riferimento, per altro verso quelli relativi alla gravità della condotta oggetto della regiudicanda, all'assenza di elementi positivamente valutabili al fine qui considerato e all'irrilevanza dell'ammissione dei fatti in esito al sequestro a suo carico operato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presi épte Gaetano De Amicis Anna CIisuo