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Ordinanza — n. 6134/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6134/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6134/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORDA VINCENZO nato a PALERMO il 17/06/1983 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; E COINSIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Corda Vincenzo avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che l'unico motivo di doglianza — dal ricorrente incentrato sull'ipotizzato vizio motivazionale relativo alle modalità del controllo dagli operanti effettuato presso l'abitazione ove l'imputato si trovava in stato di detenzione - è inammissibile sia per genericità di formulazione, omettendo di confrontarsi criticamente con le puntali argomentazioni espresse nella motivazione della sentenza impugnata, sia per manifesta infondatezza, in quanto assertivamente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito (cfr., in particolare, la p. 2 della sentenza impugnata, ove la Corte distrettuale, richiamata la conforme decisione di primo grado e puntualmente ricostruita la dinamica della vicenda storico-fattuale oggetto del tema d'accusa, ha preso in esame e confutato la giustificazione alternativa apoditticamente prospettata, spiegando, alla luce delle ivi richiamate emergenze probatorie, come gli agenti di P.G. abbiano invano effettuato vari tentativi di chiamata per un congruo lasso temporale, in un orario in cui non poteva ragionevolmente ipotizzarsi una situazione di sonno profondo); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6134/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2 della sentenza impugnata, ove la Corte distrettuale, richiamata la conforme decisione di primo grado e puntualmente ricostruita la dinamica della vicenda storico-fattuale oggetto del tema d'accusa, ha preso in esame e confutato la giustificazione alternativa apoditticamente prospettata, spiegando, alla luce delle ivi richiamate emergenze probatorie, come gli agenti di P.G. abbiano invano effettuato vari tentativi di chiamata per un congruo lasso temporale, in un orario in cui non poteva ragionevolmente ipotizzarsi una situazione di sonno profondo); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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controllo periodico della detenzione sospensione del diritto di visita motivo della detenzione detentore del domicilio carcerazione cautelativa inviolabilità del domicilio

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
abbiano invano effettuato vari tentativi di chiamata per un congruo lasso temporale, in un orario in cui non poteva ragionevolmente ipotizzarsi una situazione di sonno profondo); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORDA VINCENZO nato a PALERMO il 17/06/1983 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

RITENUTO IN FATTO

E COINSIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Corda Vincenzo avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che l'unico motivo di doglianza — dal ricorrente incentrato sull'ipotizzato vizio motivazionale relativo alle modalità del controllo dagli operanti effettuato presso l'abitazione ove l'imputato si trovava in stato di detenzione - è inammissibile sia per genericità di formulazione, omettendo di confrontarsi criticamente con le puntali argomentazioni espresse nella motivazione della sentenza impugnata, sia per manifesta infondatezza, in quanto assertivamente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito (cfr., in particolare, la p. 2 della sentenza impugnata, ove la Corte distrettuale, richiamata la conforme decisione di primo grado e puntualmente ricostruita la dinamica della vicenda storico-fattuale oggetto del tema d'accusa, ha preso in esame e confutato la giustificazione alternativa apoditticamente prospettata, spiegando, alla luce delle ivi richiamate emergenze probatorie, come gli agenti di P.G. abbiano invano effettuato vari tentativi di chiamata per un congruo lasso temporale, in un orario in cui non poteva ragionevolmente ipotizzarsi una situazione di sonno profondo); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presi,ette Gaetano De,Amicis Anna C uolo <i • DEPOSITATA IN CANCE! ! U