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Ordinanza — n. 6132/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6132/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6132/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARACI MAURIZIO nato a VERCELLI il 31/12/1992 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Faraci Maurizio avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto aspecificamente formulato e proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, risolvendosi nella sollecitazione di una alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative addotte a sostegno dell'affermazione di responsabilità e del diniego delle invocate attenuanti generiche, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto, nella sentenza impugnata, da una adeguata ed affatto illogica motivazione (pagg. 3-4), che ha preso in esame e puntualmente disatteso le medesime deduzioni qui reiterate, spiegando, con una serie di argomenti non censurabili in questa Sede, sia i motivi per i quali doveva escludersi la configurabilità dell'evocato uso personale delle diverse tipologie di stupefacente rinvenute già suddivise in più bustine di cellophane, sia le ragioni ostative alla concessione delle predette attenuanti, avuto riguardo ai carichi pendenti e, soprattutto, alle complessive modalità di realizzazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa; rilevato che all'inamnnissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6132/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3-4), che ha preso in esame e puntualmente disatteso le medesime deduzioni qui reiterate, spiegando, con una serie di argomenti non censurabili in questa Sede, sia i motivi per i quali doveva escludersi la configurabilità dell'evocato uso personale delle diverse tipologie di stupefacente rinvenute già suddivise in più bustine di cellophane, sia le ragioni ostative alla concessione delle predette attenuanti, avuto riguardo ai carichi pendenti e, soprattutto, alle complessive modalità di realizzazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa; rilevato che all'inamnnissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze tossicodipendenza attenuazione della pena dispensa dal versamento delle spese sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARACI MAURIZIO nato a VERCELLI il 31/12/1992 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Faraci Maurizio avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto aspecificamente formulato e proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, risolvendosi nella sollecitazione di una alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative addotte a sostegno dell'affermazione di responsabilità e del diniego delle invocate attenuanti generiche, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto, nella sentenza impugnata, da una adeguata ed affatto illogica motivazione (pagg. 3-4), che ha preso in esame e puntualmente disatteso le medesime deduzioni qui reiterate, spiegando, con una serie di argomenti non censurabili in questa Sede, sia i motivi per i quali doveva escludersi la configurabilità dell'evocato uso personale delle diverse tipologie di stupefacente rinvenute già suddivise in più bustine di cellophane, sia le ragioni ostative alla concessione delle predette attenuanti, avuto riguardo ai carichi pendenti e, soprattutto, alle complessive modalità di realizzazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa; rilevato che all'inamnnissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Gaetano De Amicis , Anna Crisc olo DEPOSITATA IN CAN(' FPA I