Ordinanza — n. 6131/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVERI GIUSEPPE nato a PALERMO il 18/07/1998 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Oliveri Giuseppe avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, sollecitando una alternativa rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative della entità del trattamento sanzionatorio, del diniego delle invocate attenuanti generiche e del riconoscimento della contestata recidiva, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto, nella sentenza impugnata, da una adeguata ed affatto illogica motivazione (pagg. 3-4), che ha preso in esame e puntualmente disatteso le deduzioni difensive al riguardo formulate, incentrando il vaglio delibativo su un complesso di fattori ostativi rappresentati dalla gravità del fatto, dai precedenti penali a carico per fatti recenti ed analoghi, dall'inesistenza di elementi positivamente valutabili al fine qui considerato e dalla superfluità dell'ammissione resa a fronte dell'incontrovertibile esito della perquisizione a carico dell'imputato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6131/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3-4), che ha preso in esame e puntualmente disatteso le deduzioni difensive al riguardo formulate, incentrando il vaglio delibativo su un complesso di fattori ostativi rappresentati dalla gravità del fatto, dai precedenti penali a carico per fatti recenti ed analoghi, dall'inesistenza di elementi positivamente valutabili al fine qui considerato e dalla superfluità dell'ammissione resa a fronte dell'incontrovertibile esito della perquisizione a carico dell'imputato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVERI GIUSEPPE nato a PALERMO il 18/07/1998 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Oliveri Giuseppe avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, sollecitando una alternativa rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative della entità del trattamento sanzionatorio, del diniego delle invocate attenuanti generiche e del riconoscimento della contestata recidiva, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto, nella sentenza impugnata, da una adeguata ed affatto illogica motivazione (pagg. 3-4), che ha preso in esame e puntualmente disatteso le deduzioni difensive al riguardo formulate, incentrando il vaglio delibativo su un complesso di fattori ostativi rappresentati dalla gravità del fatto, dai precedenti penali a carico per fatti recenti ed analoghi, dall'inesistenza di elementi positivamente valutabili al fine qui considerato e dalla superfluità dell'ammissione resa a fronte dell'incontrovertibile esito della perquisizione a carico dell'imputato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presi te Gaetano D Amicis Anna Cr - olo DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2 g-