Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of legal grounds for factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it sought a factual re-evaluation of sentencing reasons, which is not permitted under the law. The appellant argued for a new assessment of the punitive treatment and denial of general mitigating circumstances, while the court noted the lower courts' reasoning was adequate and logical. Consequently, the request for an alternative factual review was rejected as it lacked the necessary legal basis for a legitimacy proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen. P.Q.PI.; Appeals to the Court of Cassation must be based on legal errors, not requests for factual re-evaluation of discretionary sentencing decisions, which are excluded from the scope of admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONSISVALLE MARCO MASSIMO nato a CATANIA il 17/12/1975 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; RITENUTO IN FATI-0 E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ronsisvalle Marco Massimo avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile,, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, sollecitando un'alternativa rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative della congruità del trattamento sanzionatorio e della denegata concessione delle attenuanti generiche, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto da una adeguata ed affatto illogica motivazione, che ha richiamato le conformi valutazioni già espresse nella prima decisione in ordine alla complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio irrogato per la gravità dei fatti di tentato furto aggravato e di evasione, in considerazione delle modalità di realizzazione delle relative condotte delittuose (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado e pag. 3 della sentenza di appello), dovendosi pertanto ritenere adeguatamente presa in esame e correttamente disattesa con implicita motivazione (ex multis v.
Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057) la richiesta - peraltro solo genericamente prospettata in sede di gravame - dell'evocato beneficio; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.PI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Gaetano De Amicis Anna Cri