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Ordinanza — n. 6129/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6129/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6129/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANGES SALVATORE nato a NAPOLI il 08/09/1989 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Sanges Salvatore avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, genericamente sollecitando una alternativa rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative della congruità del trattamento sanzionatorio e della denegata concessione delle attenuanti generiche, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto da una adeguata ed affatto illogica motivazione, che ha richiamato le conformi valutazioni al riguardo già espresse nella prima decisione (cfr. pag. 2 della sentenza di appello e pag. 4 della sentenza di primo grado) ed ha puntualmente disatteso, con argomenti immuni da vizi in questa Sede deducibili, le deduzioni difensive al riguardo formulate, ponendo in evidenza, tra l'altro, i profili inerenti alla gravità del fatto oggetto della regiudicanda, agli specifici precedenti penali a carico e alla pericolosità della condotta in ragione dei prospettati legami con ambienti vicini alla criminalità organizzata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6129/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 2 della sentenza di appello e pag. 4 della sentenza di primo grado) ed ha puntualmente disatteso, con argomenti immuni da vizi in questa Sede deducibili, le deduzioni difensive al riguardo formulate, ponendo in evidenza, tra l'altro, i profili inerenti alla gravità del fatto oggetto della regiudicanda, agli specifici precedenti penali a carico e alla pericolosità della condotta in ragione dei prospettati legami con ambienti vicini alla criminalità organizzata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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attenuazione della pena motivazione nel merito alleggerimento della pena aggravamento della pena difesa penale motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANGES SALVATORE nato a NAPOLI il 08/09/1989 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Sanges Salvatore avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, genericamente sollecitando una alternativa rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative della congruità del trattamento sanzionatorio e della denegata concessione delle attenuanti generiche, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto da una adeguata ed affatto illogica motivazione, che ha richiamato le conformi valutazioni al riguardo già espresse nella prima decisione (cfr. pag. 2 della sentenza di appello e pag. 4 della sentenza di primo grado) ed ha puntualmente disatteso, con argomenti immuni da vizi in questa Sede deducibili, le deduzioni difensive al riguardo formulate, ponendo in evidenza, tra l'altro, i profili inerenti alla gravità del fatto oggetto della regiudicanda, agli specifici precedenti penali a carico e alla pericolosità della condotta in ragione dei prospettati legami con ambienti vicini alla criminalità organizzata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Gaetano DeA icis Anna Cr. olo • DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22 B- )2